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CAPITOLO 3 – LE CONSEGUENZE DELLA CONFUSIONE  94

innescare un ragionamento induttivo e far scattare una presunzione legale. Bisogna
infatti considerare che chi preleva denaro da un conto non lo fa di solito per il gusto
di tenere il denaro sotto il materasso, ma per effettuare dei pagamenti, e quando il
prelievo superi certe soglie si potrebbe allo stesso modo presumere ragionevol-
mente che le somme prelevate siano servite per effettuare pagamenti anch’essi su-
periori a quel livello prefissato. Il prelevamento di ingenti somme è quindi una spia
di possibili e probabili successivi pagamenti in nero, e per questo non sembra irra-
gionevole utilizzare le aziende bancarie ancora una volta quali ausiliarie del Fisco in
tali frangenti, e sulla base di una normativa autonoma rispetto a quella delle segna-
lazioni antiriciclaggio tesa a istituire, a sua volta, un’autonoma misura di tipo sanzio-
natorio anche sui prelievi eccedenti determinate soglie mensili. Siccome sembre-
rebbe improprio attribuire un potere sanzionatorio a degli enti comunque privati, il
prelievo alla fonte potrebbe assumere un carattere di provvisorietà ed essere ac-
compagnato da una specifica segnalazione, magari non su base mensile ma annuale,
all’Ufficio finanziario competente in relazione al domicilio fiscale del correntista –
contribuente. Successivamente la banca potrebbe segnalare al correntista di aver
inviato la segnalazione all’Amministrazione finanziaria, ricordando a questi il suo di-
ritto di rivolgersi all’Ufficio competente per documentare le proprie spese. A quel
punto il contraddittorio e il conseguente impiego di energie da parte deli uffici fi-
nanziari verrebbe attivato solo a seguito di una decisione del contribuente interes-
sato a sottrarsi al prelievo di cui supra, palesando le proprie spese. Una misura di
questo tipo sembra essere anche maggiormente coerente con la reale finalità della
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