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CAPITOLO 3 – LE CONSEGUENZE DELLA CONFUSIONE                                  93

3.10. Segue: la natura di sanzione del prelievo sulle operazioni soprasoglia

Un’imposta sui prelevamenti di contante potrebbe tuttavia non risultare compati-
bile col principio di capacità contributiva38, dal momento che il prelievo o l’utilizzo
di contanti non sembra essere espressivo di una chissà quale forza economica o della
ricchezza di un soggetto, almeno più di quanto non lo sia il mero possesso di quelle
somme o il loro utilizzo per pagamenti tracciati, effettuati con assegno, carta di cre-
dito o bonifico39. D’altra parte, non sembra nemmeno che un prelievo come quello
proposto possa essere giustificato come tassa, mancando una corrispettiva attività
individuale dell’ente pubblico, resa nei confronti di chi effettui il prelievo. Inoltre il
contante utilizzato per effettuare acquisti sottende un atto di consumo, già tassato
a sua volta con l’applicazione dell’IVA da parte del fornitore, mentre il pagamento
in contanti in sé consiste in un atto fiscalmente irrilevante. Il contante prelevato non
può essere nemmeno utilizzato quale indicatore della capacità di spesa di chi lo uti-
lizzi, non rilevando a tal fine il metodo di pagamento quanto piuttosto la medesima
possibilità di fare dei pagamenti, indipendentemente dalle modalità utilizzate.
L’idea di un prelievo potrebbe tuttavia trovare una copertura ove venisse concepito
come una sorta di sanzione, connessa alla violazione del divieto di utilizzo di con-
tante sopra una certa soglia40. E in quest’ottica, pur essendo vero che chi prelevi un
importo superiore a detto limite potrebbe destinare le relative somme a più paga-
menti singolarmente sottosoglia, è altresì vero che al superamento di questa soglia
in un dato periodo di tempo, il prelievo presso conti o depositi bancari potrebbe

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39 Sul punto, v. Corte Cost. 06 ottobre 2014, n. 228.
40 D. Stevanato, Spunti, cit., p. 17.
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