Page 71 - Notiziario 2017-5
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PAGINE DI STORIA




            crementati (specialmente le strade ferrate), per il problema
            idrogeologico, che si andava acuendo anche e malgrado
            la vecchia legge restrittiva del 1877.
            Inoltre, con tale provvedimento venivano perfezionati
            ed ampliati i concetti già affermati nella legge del 1871
            e veniva data la possibilità di creare un vasto demanio
            forestale dello Stato, con amministrazione autonoma.
            Con questa legge fu istituita l’Azienda speciale del De-
            manio Forestale di Stato per provvedere mediante am-
            pliamento e l’inalienabilità della proprietà boschiva de-
            maniale, e con l’esempio di un buon regime industriale
            di essa, all’incremento della selvicoltura e del commercio
            dei prodotti forestali.
            Nel  1910,  quando  furono  consegnate  all’Azienda,  le
            foreste inalienabili ammontavano a circa 54 mila ettari;
            il patrimonio inziale accrebbe immediatamente con un
            intensa e oculata campagna di acquisti e nel 1914 la
            consistenza complessiva era quasi raddoppiata (superava
            i 95 mila ettari). Nel corso degli anni la consistenza ter-
            ritoriale  delle  foreste  demaniali  ebbe  un  andamento
            fortemente discontinuo, perché alle acquisizioni di nuovi
            terreni gradualmente condotte, si sovrapposero variazioni
            dovute  alle  vicissitudini  politiche,  militari,  sociali
            verificatosi nel nostro Paese.
            Con la legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, si ap-
            portarono modifiche alla legge precedente e si stabilirono
            più precise norme per la gestione del patrimonio forestale
            dello Stato; si affidava all’Azienda il compito di formare
            riserve  di  legnami per  i  bisogni  del  Paese  e  di  dare
            norma  ed  esempio  ai  selvicoltori  nazionali.  E  con
            analoghe disposizioni, accompagnate dalla raccoman-
            dazione a sostenere l’economia delle regioni boschive,
            furono emanate anche altre due leggi: quella del 1927    BOLOGNA 1909 - ATTI DEL CONGRESSO FORESTALE ITALIANO
            (legge 16 giugno 1927, n.1275) che attribuiva i compiti
            dell’Azienda Speciale all’ente autonomo Azienda Foreste  sottointeso nei provvedimenti con finalità di bonifica,
            Demaniali e quella del 1933 (legge 5 gennaio 1933, n.   come la legge per la montagna (legge 25 luglio 1952,
            30) che lo trasformava in Azienda di Stato per le Foreste  n.991). L’Azienda doveva adeguarsi ai nuovi compiti,
            Demaniali (ASFD).                                       non più limitando la sua opera alla conservazione e al
            Altri provvedimenti legislativi, emanati successivamente,  miglioramento dei boschi anche attraverso vasti lavori
            proposero all’Azienda ulteriori impegni di carattere es-  di  rimboschimento  dei  terreni  a  vocazione  forestale,
            senzialmente economico (la pioppicoltura nelle pertinenze  bensì  estendendo  la  sua  opera  anche  a  tutte  le  altre
            idrauliche, la gestione di aziende pilota con indirizzo  attività pastorali e agricole della montagna per favorire
            zootecnico, l’impianto di colture da legno) o prevalen-  migliori condizioni di vita e occasioni di sviluppo alle
            temente sociale (la gestione per cantieri per disoccupati);  popolazioni che ricadevano nella sua zona di influenza.
            mentre il concetto di conservazione fu implicitamente   L’innovazione  più  notevole  riguardò  l’attenzione  alla




                                                                      NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 5 ANNO II 71
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