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PAGINE DI STORIA
crementati (specialmente le strade ferrate), per il problema
idrogeologico, che si andava acuendo anche e malgrado
la vecchia legge restrittiva del 1877.
Inoltre, con tale provvedimento venivano perfezionati
ed ampliati i concetti già affermati nella legge del 1871
e veniva data la possibilità di creare un vasto demanio
forestale dello Stato, con amministrazione autonoma.
Con questa legge fu istituita l’Azienda speciale del De-
manio Forestale di Stato per provvedere mediante am-
pliamento e l’inalienabilità della proprietà boschiva de-
maniale, e con l’esempio di un buon regime industriale
di essa, all’incremento della selvicoltura e del commercio
dei prodotti forestali.
Nel 1910, quando furono consegnate all’Azienda, le
foreste inalienabili ammontavano a circa 54 mila ettari;
il patrimonio inziale accrebbe immediatamente con un
intensa e oculata campagna di acquisti e nel 1914 la
consistenza complessiva era quasi raddoppiata (superava
i 95 mila ettari). Nel corso degli anni la consistenza ter-
ritoriale delle foreste demaniali ebbe un andamento
fortemente discontinuo, perché alle acquisizioni di nuovi
terreni gradualmente condotte, si sovrapposero variazioni
dovute alle vicissitudini politiche, militari, sociali
verificatosi nel nostro Paese.
Con la legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, si ap-
portarono modifiche alla legge precedente e si stabilirono
più precise norme per la gestione del patrimonio forestale
dello Stato; si affidava all’Azienda il compito di formare
riserve di legnami per i bisogni del Paese e di dare
norma ed esempio ai selvicoltori nazionali. E con
analoghe disposizioni, accompagnate dalla raccoman-
dazione a sostenere l’economia delle regioni boschive,
furono emanate anche altre due leggi: quella del 1927 BOLOGNA 1909 - ATTI DEL CONGRESSO FORESTALE ITALIANO
(legge 16 giugno 1927, n.1275) che attribuiva i compiti
dell’Azienda Speciale all’ente autonomo Azienda Foreste sottointeso nei provvedimenti con finalità di bonifica,
Demaniali e quella del 1933 (legge 5 gennaio 1933, n. come la legge per la montagna (legge 25 luglio 1952,
30) che lo trasformava in Azienda di Stato per le Foreste n.991). L’Azienda doveva adeguarsi ai nuovi compiti,
Demaniali (ASFD). non più limitando la sua opera alla conservazione e al
Altri provvedimenti legislativi, emanati successivamente, miglioramento dei boschi anche attraverso vasti lavori
proposero all’Azienda ulteriori impegni di carattere es- di rimboschimento dei terreni a vocazione forestale,
senzialmente economico (la pioppicoltura nelle pertinenze bensì estendendo la sua opera anche a tutte le altre
idrauliche, la gestione di aziende pilota con indirizzo attività pastorali e agricole della montagna per favorire
zootecnico, l’impianto di colture da legno) o prevalen- migliori condizioni di vita e occasioni di sviluppo alle
temente sociale (la gestione per cantieri per disoccupati); popolazioni che ricadevano nella sua zona di influenza.
mentre il concetto di conservazione fu implicitamente L’innovazione più notevole riguardò l’attenzione alla
NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 5 ANNO II 71