Page 9 - Violenza sessuale
P. 9

j)   alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento
                    penale;

                k)  alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
                l)  alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152

                    del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;

                m)  alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione
                    del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della

                    punibilità per particolare tenuità del fatto;
                n)  alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case

                    rifugio.

            ART. 90-TER C.P.P. COMUNICAZIONI DELL'EVASIONE E DELLA SCARCERAZIONE
            Fermo quanto previsto dall'articolo 299 c.p.p., nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla

            persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della

            polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva,
            ed  è  altresì  data  tempestiva  notizia,  con  le  stesse  modalità,  dell'evasione  dell'imputato  in  stato  di
            custodia cautelare o del condannato, nonché  della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione

            della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti anche nella ipotesi di cui all'articolo 299 c.p.p., il

            pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14