Page 9 - Violenza sessuale
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j) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento
penale;
k) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
l) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152
del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
m) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione
del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della
punibilità per particolare tenuità del fatto;
n) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case
rifugio.
ART. 90-TER C.P.P. COMUNICAZIONI DELL'EVASIONE E DELLA SCARCERAZIONE
Fermo quanto previsto dall'articolo 299 c.p.p., nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla
persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della
polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva,
ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di
custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione
della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti anche nella ipotesi di cui all'articolo 299 c.p.p., il
pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.