Page 11 - Violenza sessuale
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N.B.: IN CASO DI NECESSITÀ ED URGENZA, la polizia giudiziaria ha la facoltà di adottare
               delle misure provvisoriamente limitative della libertà personale dell’individuo.

               Tali misure, c.d. precautelari, sono:
               1.  l’arresto obbligatorio in flagranza o quasi flagranza (art. 380 e art. 381 c.p.p.);

               2.  fermo di indiziato di delitto.


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            2.  PERMESSO DI SOGGIORNO PER LA VITTIMA
               Se  l’abuso  o  le  violenze  sono  perpetrati  nei  confronti  di  una  persona  straniera  ed  emerge  una
               situazione di pericolo per la sua incolumità, la vittima può richiedere la concessione del permesso di

               soggiorno.

               Come fare?

               Il questore, su proposta dell’Autorità giudiziaria che procede o con parere favorevole della stessa,
               rilascia  il  permesso  di  soggiorno  per  permettere  alla  vittima  di  sottrarsi  alla  violenza.  Può  essere

               rilasciato anche quando, nel corso di interventi da parte dei centri antiviolenza e/o dei servizi sociali,
               emergano situazioni di violenza e abuso. Il permesso di soggiorno ha la durata di un anno e permette

               di accedere ai servizi assistenziali presenti sul territorio.













































            1  Testo unico sull’immigrazione, art. 18 bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica).
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