Page 11 - Violenza sessuale
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N.B.: IN CASO DI NECESSITÀ ED URGENZA, la polizia giudiziaria ha la facoltà di adottare
delle misure provvisoriamente limitative della libertà personale dell’individuo.
Tali misure, c.d. precautelari, sono:
1. l’arresto obbligatorio in flagranza o quasi flagranza (art. 380 e art. 381 c.p.p.);
2. fermo di indiziato di delitto.
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2. PERMESSO DI SOGGIORNO PER LA VITTIMA
Se l’abuso o le violenze sono perpetrati nei confronti di una persona straniera ed emerge una
situazione di pericolo per la sua incolumità, la vittima può richiedere la concessione del permesso di
soggiorno.
Come fare?
Il questore, su proposta dell’Autorità giudiziaria che procede o con parere favorevole della stessa,
rilascia il permesso di soggiorno per permettere alla vittima di sottrarsi alla violenza. Può essere
rilasciato anche quando, nel corso di interventi da parte dei centri antiviolenza e/o dei servizi sociali,
emergano situazioni di violenza e abuso. Il permesso di soggiorno ha la durata di un anno e permette
di accedere ai servizi assistenziali presenti sul territorio.
1 Testo unico sull’immigrazione, art. 18 bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica).

