Page 10 - Violenza sessuale
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1. PRESENTARE LA QUERELA
La persona offesa può presentare la querela entro il termine di dodici mesi decorrente dalla data del
fatto criminoso.
La querela una volta presentata, È IRREVOCABILE.
N.B.: si procede d’ufficio nei casi in cui il fatto sia commesso:
- nei confronti di una persona di età inferiore ai 18 anni;
- da un ascendente, genitori, convivente, tutore, o da chiunque risulti affidatario del minore per
ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o che abbia con esso una relazione di
convivenza;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;
-contestualmente ad un altro delitto perseguibile d’ufficio;
Se hai subìto un atto di violenza sessuale, prima di sporgere querela, è consigliabile recarsi presso un
Pronto Soccorso Ospedaliero o altra struttura sanitaria per ricevere le cure necessarie. È importante
riferire, al momento dell’accesso al P.S., di essere stata vittima di reato, per consentire ai medici di
repertare con le giuste metodologie le tracce del reato (repertando eventualmente indumenti e liquidi
seminali). A tal proposito si ricorda che è importante non lavarsi, subito dopo una violenza sessuale.
Durante la formalizzazione della querela, l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria ti fornirà le informazioni
utili per la tua tutela (numero di pubblica utilità “1522” e dei centri antiviolenza presenti sul
territorio).
Cosa succede dopo che presenti la querela?
Viene immediatamente comunicata la notizia di reato all’Autorità giudiziaria, e vengono svolte le
indagini per verificare la veridicità di quanto dichiarato. La vittima, entro tre giorni, deve essere
ascoltata direttamente dal Pubblico Ministero.
N.B.: Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in caso di tutela di minori o
della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa.
In fase di indagini, se il delitto è stato commesso in danno di prossimi congiunti o del convivente il
Pubblico Ministero può chiedere al Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) l’emissione
dell’allontanamento dalla casa familiare (artt. 282 bis c.p.p.).
Dopo aver terminato le indagini, il Pubblico Ministero decide se fare richiesta per l’archiviazione al
Giudice Per le Indagini Preliminari (G.I.P.) o fare richiesta per il Rinvio a Giudizio. Se il G.I.P
accetta la richiesta di Archiviazione la denuncia viene archiviata altrimenti si va al Processo ove si
decide se assolvere o condannare l’autore del reato.