Page 10 - Violenza sessuale
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1.  PRESENTARE LA QUERELA
               La persona offesa può presentare la querela entro il termine di dodici mesi decorrente dalla data del

               fatto criminoso.
               La querela una volta presentata, È IRREVOCABILE.


               N.B.: si procede d’ufficio nei casi in cui il fatto sia commesso:

               - nei confronti di una persona di età inferiore ai 18 anni;
               -  da  un  ascendente,  genitori,  convivente,  tutore,  o  da  chiunque  risulti  affidatario  del  minore  per

               ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o che abbia con esso una relazione di
               convivenza;

               - da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;
               -contestualmente ad un altro delitto perseguibile d’ufficio;


               Se hai subìto un atto di violenza sessuale, prima di sporgere querela, è consigliabile recarsi presso un
               Pronto Soccorso Ospedaliero o altra struttura sanitaria per ricevere le cure necessarie. È importante

               riferire, al momento dell’accesso al P.S., di essere stata vittima di reato, per consentire ai medici di
               repertare con le giuste metodologie le tracce del reato (repertando eventualmente indumenti e liquidi

               seminali). A tal proposito si ricorda che è importante non lavarsi, subito dopo una violenza sessuale.

               Durante la formalizzazione della querela, l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria ti fornirà le informazioni
               utili  per  la  tua  tutela  (numero  di  pubblica  utilità  “1522”  e  dei  centri  antiviolenza  presenti  sul
               territorio).


               Cosa succede dopo che presenti la querela?

               Viene immediatamente  comunicata  la notizia di reato all’Autorità  giudiziaria,  e vengono svolte  le
               indagini  per  verificare  la  veridicità  di  quanto  dichiarato.  La  vittima,  entro  tre  giorni,  deve  essere

               ascoltata direttamente dal Pubblico Ministero.
               N.B.: Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in caso di tutela di minori o

               della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa.
               In fase di indagini, se il delitto è stato commesso in danno di prossimi congiunti o del convivente il

               Pubblico  Ministero  può  chiedere  al  Giudice  per  le  Indagini  Preliminari  (G.I.P.)  l’emissione
               dell’allontanamento dalla casa familiare (artt. 282 bis c.p.p.).

               Dopo aver terminato le indagini, il Pubblico Ministero decide se fare richiesta per l’archiviazione al

               Giudice  Per  le  Indagini  Preliminari  (G.I.P.)  o  fare  richiesta  per  il  Rinvio  a  Giudizio.  Se  il  G.I.P
               accetta la richiesta di Archiviazione la denuncia viene archiviata altrimenti si va al Processo ove si
               decide se assolvere o condannare l’autore del reato.
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