Page 13 - Violenza sessuale
P. 13
TESTO ART. 609 QUATER C.P.
“Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto
articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1. non ha compiuto gli anni quattordici;
2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche
adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con
quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza,
che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha
compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni
quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie
atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i
soggetti non è superiore a quattro anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli
anni dieci”.

