Page 8 - Violenza sessuale
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CENTRI ANTIVIOLENZA
            I  Centri  Antiviolenza  sono  strutture  dove  vengono  accolte  le  vittime  e  all’interno  dei  quali  viene

            costruito,  con  il  supporto  di  diverse  figure  professionali  (esclusivamente  di  sesso  femminile)
            specificatamente  formate,  un  progetto  di  uscita  dalla  violenza.  Vi  si  rivolgono  donne  che  vivono

            situazioni di violenza fisica, sessuale, psicologica, economica subita sia in contesto familiare che extra-

            familiare.
            A tal riguardo, i centri antiviolenza offrono:

            Accoglienza telefonica di emergenza attiva 24 ore su 24,
            Accoglienza  personale:  consiste  in  una  serie  di  colloqui,  con  il  supporto  psicologico,  a  cadenza

            periodica e di durata variabile, finalizzati al raggiungimento di obiettivi stabiliti con la vittima, secondo
            tappe concordate.

            Consulenza legale: offerta gratuitamente da avvocati donna che operano sia in ambito civile che penale.
            Supporto ai figli/e testimoni di violenza.

            I  centri  antiviolenza  posso  essere  contatti  direttamente  dalla  vittima  o  anche  attraverso  i  servizi sul
            territorio  quali  il  pronto  soccorso,  consultorio,  servizi  sociali,  ecc.  Questi  centri  garantiscono

            l’anonimato e la riservatezza.



            ART. 90-BIS C.P.P. (INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA)

            1. Alla persona offesa, sia dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a

            lei comprensibile, informazioni in merito:
                a)  alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso

                    delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e
                    della imputazione e, ove costituita, parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche

                    per estratto;
                b)  alla  facoltà  di  ricevere  comunicazione  dello  stato  del  procedimento  e  delle  iscrizioni  di  cui

                    all'articolo 335, commi 1 e 2;
                c)  alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

                d)  alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
                e)  alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

                f)   alle eventuali misure di protezione che possono esse disposte in suo favore;
                g)  ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea

                    diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
                h)  alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

                i)  alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
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