Page 14 - Violenza sessuale
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TESTO ART. 609 QUINQUIES C.P.
“Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di
farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque
fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla
medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata:
1. a) se il reato è commesso da più persone riunite;
2. b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di
agevolarne l'attività;
3. c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della
reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il
di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile
convivenza” .