Page 14 - Violenza sessuale
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TESTO ART. 609 QUINQUIES C.P.
            “Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di

            farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
            Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque

            fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla

            medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
            La pena è aumentata:

                1.  a) se il reato è commesso da più persone riunite;
                2.  b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di

                    agevolarne l'attività;
                3.  c)  se  il  reato  è  commesso  con  violenze  gravi  o  se  dal  fatto  deriva  al  minore,  a  causa  della

                    reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
            La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il

            di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
            vigilanza  o  di  custodia,  il  minore  è  affidato,  o  che  abbia  con  quest'ultimo  una  relazione  di  stabile

            convivenza” .
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