Page 19 - Maltrattamenti
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N.B.:  a  differenza  della  denuncia  (obbligatoria  per  i  reati  procedibili  d’ufficio),

                  l’obbligatorietà  del  referto  viene  meno  quando  si  esporrebbe  la  persona  assistita

                  (autore del fatto) a un procedimento penale. Se, invece, LA PERSONA ASSISTITA È

                  LA VITTIMA, IL PROFESSIONISTA HA L’OBBLIGO DI REFERTO.




                             PUBBLICI UFFICIALI                  INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

                   1.     ufficiale  giudiziario,  testimone,  1.  impiegati      degli    enti    pubblici

                     consulente  tecnico,  perito  di  ufficio  e   (collaboratori scolastici,

                     curatore fallimentare, che sono ausiliari  2.  guardie particolari giurate;

                     del giudice;                                3.  farmacisti;

                   2.     militari  sia  in  servizio  presso  le  4.  portalettere e impiegati postali;

                     caserme, sia nei periodi di sospensione  5.  ecc…

                     dal servizio per ferie, congedo, ecc.;


                   3.     primario     ed   aiuto    primario

                     ospedaliero;

                   4.     medico di base;

                   5.     insegnanti delle scuole pubbliche;

                   6.     comandante di nave o aeromobile;

                   7.     capo  stazioni  delle  ferrovie,

                     avendo      poteri      autoritativi    e


                     certificativi;



            I reati perseguibili d’ufficio sono:

                •  maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
                •  abbandono di persona minore o incapace (art. 591 c.p.);

                •  omissione di soccorso (art. 593 c.p.);
                •  aborto di donna non consenziente (art. 18 Legge n. 194/1978);
                •  sequestro di persona (art. 605 c.p.);
                •  violenza privata (art. 610 c.p.);

                •  molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);
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