Page 18 - Maltrattamenti
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La denuncia/querela può essere presentata dai seguenti soggetti:

                -  Persona offesa;

                -  Chi è a conoscenza di persone che subiscono maltrattamenti in famiglia.



                                                                   1
            Per  i  reati  procedibili  d’ufficio,  i  pubblici  ufficiali   e  gli  incaricati  di  pubblico  servizio ,
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            nell’esercizio  e/o  a  causa  delle  proprie  funzioni  o  del  proprio  servizio,  sono  sottoposti


            all’obbligo di denuncia/referto, così come previsto dall’art. 331 c.p.p..
            La denuncia deve essere presentata “senza ritardo”, mentre il referto entro 48 ore oppure


            immediatamente se vi è pericolo nel ritardo.



            TESTO DELL’ARTICOLO 331 C.P.P.

            1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [357 c.p.] e gli incaricati di un

               pubblico servizio [358 c.p.] che,  nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro

               servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per

               iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

            2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale

               di polizia giudiziaria.


            3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono

               anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

            4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può

               configurare  un  reato perseguibile  di  ufficio,  l'autorità  che  procede  redige  e  trasmette

               senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.















            1 coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
            2 coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
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