Page 18 - Maltrattamenti
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La denuncia/querela può essere presentata dai seguenti soggetti:
- Persona offesa;
- Chi è a conoscenza di persone che subiscono maltrattamenti in famiglia.
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Per i reati procedibili d’ufficio, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio ,
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nell’esercizio e/o a causa delle proprie funzioni o del proprio servizio, sono sottoposti
all’obbligo di denuncia/referto, così come previsto dall’art. 331 c.p.p..
La denuncia deve essere presentata “senza ritardo”, mentre il referto entro 48 ore oppure
immediatamente se vi è pericolo nel ritardo.
TESTO DELL’ARTICOLO 331 C.P.P.
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [357 c.p.] e gli incaricati di un
pubblico servizio [358 c.p.] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro
servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per
iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale
di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono
anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette
senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.
1 coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
2 coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.