Page 13 - Atti Persecutori
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(autore del fatto) a un procedimento penale. Se, invece, LA PERSONA ASSISTITA È

                  LA VITTIMA, IL PROFESSIONISTA HA L’OBBLIGO DI REFERTO.



                          PUBBLICI UFFICIALI                     INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO


                 •  ufficiale     giudiziario,     testimone,       •  impiegati  degli  enti  pubblici

                     consulente  tecnico,  perito  di  ufficio  e       (collaboratori scolastici,

                     curatore fallimentare, che sono ausiliari      •  guardie particolari giurate;

                     del giudice;                                   •  farmacisti;

                 •  militari sia in servizio presso le caserme,     •  portalettere e impiegati postali;

                    sia  nei  periodi  di  sospensione  dal         •  sacerdote;

                    servizio per ferie, congedo, ecc.;              •  ecc…


                 •  primario ed aiuto primario ospedaliero;

                 •  medico di base;

                 •  insegnanti delle scuole pubbliche;

                 •  comandante di nave o aeromobile;

                 •  capo  stazioni  delle  ferrovie,  avendo


                    poteri autoritativi e certificativi;



            I reati perseguibili d’ufficio sono:

                    •  maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);

                    •  abbandono di persona minore o incapace (art. 591 c.p.);
                    •  omissione di soccorso (art. 593 c.p.);
                    •  aborto di donna non consenziente (art. 18 Legge n. 194/1978);

                    •  sequestro di persona (art. 605 c.p.);
                    •  violenza privata (art. 610 c.p.);
                    •  molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);

            - atti persecutori (art. 612 bis c.p.) SOLO quando vengono perpetrati nei confronti di un

            minore o persona con disabilità e quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito;

            - violazione di domicilio (art. 614 c.p.) SOLO quando il fatto è commesso con violenza
            sulle cose e/o persone o se l’autore del reato è armato;
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