Page 16 - Atti Persecutori
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m) le facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di
sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la
causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
n) le strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e
alle case rifugio.
ART. 90-TER C.P.P. COMUNICAZIONI DELL'EVASIONE E DELLA
SCARCERAZIONE
Fermo quanto previsto dall'articolo 299 c.p.p., nei procedimenti per delitti commessi con
violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia
richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di
cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le
stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato,
nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza
detentiva, salvo che risulti anche nella ipotesi di cui all'articolo 299c.p.p, il pericolo concreto
di un danno per l'autore del reato.
CONGEDO INDENNIZZATO PER LE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE - ART. 24
- D. LGS 15 GIUGNO 2015 N. 80
Il presente decreto prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato e le
lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserite nei percorsi di
protezione relativi alla violenza di genere (debitamente certificati dai servizi sociali, dai
centri antiviolenza o dalle case rifugio), possano avvalersi di un’astensione dal lavoro per
un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giorni di astensione effettiva dall’attività
lavorativa) nell’arco temporale di tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione
certificato.
Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta
un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione. Le lavoratrici possono