Page 16 - Atti Persecutori
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m)  le facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di

                    sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la

                    causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

                n)  le strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e


                    alle case rifugio.


            ART.      90-TER      C.P.P.     COMUNICAZIONI             DELL'EVASIONE           E    DELLA

            SCARCERAZIONE

            Fermo quanto previsto dall'articolo 299 c.p.p., nei procedimenti per delitti commessi con

            violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia

            richiesta,  con  l'ausilio  della  polizia  giudiziaria,  i  provvedimenti  di  scarcerazione  e  di

            cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le

            stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato,

            nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza

            detentiva, salvo che risulti anche nella ipotesi di cui all'articolo 299c.p.p, il pericolo concreto

            di un danno per l'autore del reato.




            CONGEDO INDENNIZZATO PER LE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE - ART. 24

            - D. LGS 15 GIUGNO 2015 N. 80

            Il presente decreto prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato e le

            lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserite nei percorsi di

            protezione relativi alla violenza di genere (debitamente certificati dai servizi sociali, dai

            centri antiviolenza o dalle case rifugio), possano avvalersi di un’astensione dal lavoro per

            un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giorni di astensione effettiva dall’attività

            lavorativa) nell’arco temporale di tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione


            certificato.

            Per  le  giornate  di  congedo  utilizzate  per  svolgere  i  percorsi  di  protezione  è  corrisposta

            un’indennità  giornaliera  pari  al  100%  dell’ultima  retribuzione.  Le  lavoratrici  possono
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