Page 12 - Atti Persecutori
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La denuncia/querela può essere presentata dai seguenti soggetti:
- Persona offesa;
- Chi è a conoscenza di persone che subiscono atti persecutori.
Per i reati procedibili d’ufficio (il reato di Atti Persecutori è procedibile d’ufficio quando il
fatto è commesso nei confronti di un minore o persona con disabilità e quando è commesso
da una persona già destinataria di “ammonimento” del Questore), i pubblici ufficiali e gli
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incaricati di pubblico servizio , nell’esercizio e/o a causa delle proprie funzioni o del
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proprio servizio, SONO SOTTOPOSTI ALL’OBBLIGO DI DENUNCIA/REFERTO, così
come previsto dall’art. 331 c.p.p..
La denuncia deve essere presentata “senza ritardo”, mentre il referto entro 48 ore oppure
immediatamente se vi è pericolo nel ritardo.
TESTO DELL’ARTICOLO 331 C.P.P.
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [357 c.p.] e gli incaricati di un pubblico
servizio [358 c.p.] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia
di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia
individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere
e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo
la denuncia al pubblico ministero.
N.B.: a differenza della denuncia (obbligatoria per i reati procedibili d’ufficio),
l’obbligatorietà del referto viene meno quando si esporrebbe la persona assistita
1 coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
2 coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

