Page 10 - Atti Persecutori
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dalla casa familiare (artt. 282 bis c.p.p.) e di mantenere una determinata distanza da essi o dalla persona.
Se lo ritiene necessario, il G.I.P. può disporre l’applicazione del braccialetto elettronico (art. 275 bis
c.p.p.) allo stalker.
Dopo aver terminato le indagini, il Pubblico Ministero decide se fare richiesta per l’archiviazione al
Giudice Per le Indagini Preliminari (G.I.P.) o fare richiesta per il Rinvio a Giudizio. Se il G.I.P accetta
la richiesta di Archiviazione la denuncia viene archiviata altrimenti si va al Processo ove si decide se
assolvere o condannare l’autore del reato. In caso di archiviazione la persona offesa può presentare
entro venti giorni opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero.
Nei confronti di persone indagate per atti persecutori, su proposta della Procura della Repubblica,
possono essere applicate dall’Autorità Giudiziaria misure di prevenzione personali:
• Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza;
• Divieto di Soggiorno in uno o più Comuni diversi rispetto a quello di residenza o dimora abituale;
• Obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora abituale;
• Misure di prevenzione patrimoniali (sequestro o confisca dei beni).
E’ POSSIBILE PRESENTARE RICHIESTA DI AMMONIMENTO AL QUESTORE
Se non hai ancora formalizzato una querela per il reato di Atti Persecutori, puoi presentare l’istanza di
ammonimento al Questore della città in cui sono avvenuti i fatti al fine di ammonire l’autore della
condotta persecutoria.
Cosa succede dopo la richiesta di Ammonimento?
Verranno avviate indagini volte a verificare la veridicità di quanto riportato. Se ritiene che la richiesta
è fondata, il Questore ammonirà l’autore delle condotte persecutorie invitandolo a tenere una condotta
conforme alla legge ed interrompere ogni interferenza sulla vita privata della vittima. Inoltre, se l’autore
della condotta persecutoria possiede delle armi, il Questore valuta l’eventuale adozione di
provvedimenti in materia di armi e munizioni (es: ritiro delle armi, ritiro del porto d’armi, ecc..).
N.B.: qualora l’autore degli atti persecutori, a seguito dell’ammonimento, continui la sua condotta,
avvisata la polizia giudiziaria, verrà perseguito penalmente.