Page 9 - Atti Persecutori
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E’ POSSIBILE PRESENTARE LA QUERELA
Entro il termine di sei mesi decorrente dalla data dell’ultimo atto persecutorio subìto.
La remissione della querela può avvenire soltanto in sede processuale.
N.B.: il reato di Atti Persecutori è procedibile d’ufficio quando il fatto è commesso:
- nei confronti di un minore o persona con disabilità;
- da una persona già destinataria di “ammonimento” del Questore.
Se hai subìto lesioni o percosse da parte dello stalker, è consigliabile recarsi presso un Pronto Soccorso
Ospedaliero o altra struttura sanitaria per ricevere le cure necessarie, prima di sporgere querela.
N.B: se la prognosi supera i 20 giorni, il medico ne darà comunicazione direttamente all’Autorità
Giudiziaria, la quale procederà d’ufficio nei confronti dell’autore del reato.
Durante la formalizzazione della querela, l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria ti fornirà le informazioni
utili per la tua tutela (numero di pubblica utilità “1522” e dei centri antiviolenza presenti sul territorio).
N.B.: IN CASO DI NECESSITÀ ED URGENZA, la polizia giudiziaria ha la facoltà di adottare delle
misure provvisoriamente limitative della libertà personale dell’individuo.
Tali misure, c.d. precautelari, sono:
1. l’arresto obbligatorio in flagranza o quasi flagranza (art. 380 e art. 381 c.p.p..);
N.B: per poter effettuare l’arresto occorre che l’indagato compia almeno due episodi persecutori nei
confronti della vittima.
2. l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (art. 384 bis c.p.p..), con il divieto di avvicinarsi ai
luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
Cosa succede dopo che presenti la querela?
Viene immediatamente comunicata la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria, e vengono svolte le
indagini sui fatti dichiarati in querela. La vittima, entro tre giorni, deve essere ascoltata direttamente
dal Pubblico Ministero.
N.B.: Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in caso di tutela di minori o della
riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa.
In fase di indagini, per evitare pericolosi contatti tra la vittima e lo stalker, il Pubblico Ministero può
chiedere al Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) l’emissione del divieto, per l’imputato, di
avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (art 282 ter c.p.p.) e l’allontanamento