Page 9 - Atti Persecutori
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E’ POSSIBILE PRESENTARE LA QUERELA

                 Entro il termine di sei mesi decorrente dalla data dell’ultimo atto persecutorio subìto.

               La remissione della querela può avvenire soltanto in sede processuale.


               N.B.: il reato di Atti Persecutori è procedibile d’ufficio quando il fatto è commesso:

               - nei confronti di un minore o persona con disabilità;

               - da una persona già destinataria di “ammonimento” del Questore.


               Se hai subìto lesioni o percosse da parte dello stalker, è consigliabile recarsi presso un Pronto Soccorso

               Ospedaliero o altra struttura sanitaria per ricevere le cure necessarie, prima di sporgere querela.

               N.B: se la prognosi supera i 20 giorni, il medico ne darà comunicazione direttamente all’Autorità

               Giudiziaria, la quale procederà d’ufficio nei confronti dell’autore del reato.
               Durante la formalizzazione della querela, l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria ti fornirà le informazioni

               utili per la tua tutela (numero di pubblica utilità “1522” e dei centri antiviolenza presenti sul territorio).


               N.B.: IN CASO DI NECESSITÀ ED URGENZA, la polizia giudiziaria ha la facoltà di adottare delle

               misure provvisoriamente limitative della libertà personale dell’individuo.

               Tali misure, c.d. precautelari, sono:

               1.  l’arresto obbligatorio in flagranza o quasi flagranza (art. 380 e art. 381 c.p.p..);

               N.B: per poter effettuare l’arresto occorre che l’indagato compia almeno due episodi persecutori nei

               confronti della vittima.
               2.  l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (art. 384 bis c.p.p..), con il divieto di avvicinarsi ai

               luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.


               Cosa succede dopo che presenti la querela?

               Viene immediatamente comunicata la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria, e vengono svolte le

               indagini sui fatti dichiarati in querela. La vittima, entro tre giorni, deve essere ascoltata direttamente

               dal Pubblico Ministero.

               N.B.:  Il termine  di  tre  giorni può essere  prorogato solamente  in  caso di  tutela di  minori  o della

               riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa.
               In fase di indagini, per evitare pericolosi contatti tra la vittima e lo stalker, il Pubblico Ministero può

               chiedere  al  Giudice  per  le  Indagini  Preliminari  (G.I.P.)  l’emissione  del  divieto,  per  l’imputato,  di

               avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (art 282 ter c.p.p.) e l’allontanamento
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