Page 131 - Silvae MAggio Agosto
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a) «controllo»: operazione che consiste nell’ispezione visiva, cernita e prova
               funzionale  per  valutare  l’idoneità  del  rifiuto  ad  essere  preparato  per  il
               successivo riutilizzo.
               Per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche la prova consiste
               almeno  nel  testare  la  funzionalità  (con  prove  specifiche  a  seconda  della
               tipologia di RAEE), valutare la presenza di sostanze pericolose e registrare
               nella sezione B dello schedario - che deve tenere il Centro - i risultati della
               valutazione e delle prove, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020,
               paragrafi da 5.1 a 5.4;
                b) «pulizia»: operazione mediante la quale vengono eliminate le impurità
               anche attraverso l’impiego di acqua e liquidi specifici come i detergenti ad
               azione  disinfettante,  anche  in  forma  di  vapore;  le  operazioni  di
               disinfestazione contro il tarlo;
               c) «smontaggio»: operazione di disassemblaggio totale o parziale del rifiuto
               in componenti riutilizzabili singolarmente o nell'operazione di riparazione;


               d) «riparazione»: operazione che comprende la sostituzione, la soppressione
               e/o ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, del rifiuto nonché
               l'installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi, comprese le attività
               di sabbiatura, verniciatura, laccatura.

               La messa in riserva dei rifiuti, destinati alle operazioni di preparazione per
               il  riutilizzo,  deve  essere  effettuata  presso  lo  stesso  Centro  e può durare
               massimo 1 anno dalla data di ricezione dei rifiuti.
               La quantità stoccabile non può mai eccedere le quantità massime impiegabili
               individuate nel catalogo per classe merceologica riportato all’Allegato 1 al
               D.M. n. 119/2023, e in ogni caso non può superare la capacità massima di
               messa in riserva.
               In  sede  di  controllo  successivo,  qualora  si  accerti  che  le  operazioni  di
               preparazione  per  il  riutilizzo  non  sono  svolte  in  conformità  ai  requisiti
               dichiarati nella Comunicazione, l’amministrazione sospende le attività del
               Centro laddove le cause ostative non vengano eliminate entro il termine di
               30 giorni dalla diffida.




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