Page 128 - Silvae MAggio Agosto
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d) pneumatici fuori uso;
e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti
gas ozono lesivi;
f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di
marchio CE ove previsto;
g) i veicoli fuori uso.
Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in procedura
semplificata
Il provvedimento normativo regolatorio consente l’apertura e l’esercizio dei
Centri di preparazione per il riutilizzo mediante un procedimento
autorizzatorio semplificato che fa riferimento all’art. 216, commi 1 e 2, del
D.Lgs. n. 152/2006.
Le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono, dunque, intraprese
decorsi 90 giorni dalla presentazione della Comunicazione di inizio attività
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all’Autorità amministrativa competente, che è tenuta a verificare la
sussistenza dei requisiti previsti dal decreto. Attenzione, nell’ipotesi di
preparazione per il riutilizzo dei RAEE, l’avvio dell’esercizio è subordinato
alla visita preventiva da parte dell’amministrazione competente, da
effettuarsi entro 60 giorni dalla data della Comunicazione di inizio attività.
Alla Comunicazione va allegata una Relazione da cui risulti - oltre ai dati
castali identificativi dell’area e la planimetria del centro presso cui saranno
effettuate le attività - anche: la capacità di trattamento giornaliera e annuale
per singola classe merceologica; la capacità di messa in riserva dei rifiuti
destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo; la capacità di
stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il
riutilizzo; la capacità di stoccaggio dei beni derivanti dalle operazioni di
preparazione per il riutilizzo;
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6 La Comunicazione di inizio attività deve essere presentata utilizzando il Modello riportato
all’Allegato 2 del D.M. n. 119/2023.
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