Page 126 - Silvae MAggio Agosto
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                 a “preparazione per il riutilizzo” concerne: “le operazioni di controllo,
                 pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di
                 prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati
          senza  altro  pretrattamento” .  Si  tratta  di  un’attività  che  rientra  nell’ambito
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          della nozione di “recupero di materia”  e va tenuta distinta dalla nozione di
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          “riutilizzo”  che, invece, fa riferimento a prodotti o componenti che non sono
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          rifiuti.
          Il 16 settembre 2023 è entrato in vigore il D.M. 10 luglio 2023, n. 119 che
          regolamenta le condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione
          per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata.

          Nello specifico, in tale provvedimento sono definite:

          1)  le  modalità  operative  ed  i  requisiti  minimi  di  qualificazione  degli
          operatori;

          2) le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio dell’attività;

          3) le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche
          dei  rifiuti,  nonché  le  condizioni  specifiche  in  base  alle  quali  prodotti  o
          componenti  di  prodotti  diventati  rifiuti  sono  sottoposti  a  operazioni  di
          preparazione per il riutilizzo;

          4) le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per
          il riutilizzo.

          Ambito di applicazione del Regolamento

          Le operazioni di preparazione per il riutilizzo autorizzate ai sensi del D.M.
          n. 119/2023  hanno  ad  oggetto  rifiuti  idonei  ad essere  preparati per il loro

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          2  Definizione data dall’art. 183, comma 1, lett. q) D.Lgs. n. 152/2006.
          3  Art. 183, comma 1, lett. t-bis) D.Lgs. n. 152/2006 “recupero di materia: qualsiasi operazione di
          recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali
          combustibili  o altri  mezzi  per produrre energia.  Esso comprende, tra l’altro la preparazione per il
          riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento”.
          4  Art. 183, comma 1, lett. r) D.Lgs. n. 152/2006 “riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale
          prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati
          concepiti”.


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