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Rassegna Giuridico-Legislativa
Corte di Cassazione Penale, Sezione (…), nell’esercizio delle funzioni di vigi-
III, Sentenza 25 maggio 2011 n. 20841. lanza venatoria loro assegnate ricoprono
Divieto di caccia in aree protette. la veste di pubblici ufficiali, poiché eser-
citano poteri autoritatiiv e certificativi
“In tenie di divieto di caccia nelle aree nell’ambito dell’attività di protezione
protette la mancanza di specifici segnali della fauna selvatica che, in quanto
o cartelli, indicanti sul posto i limiti patrimonio indisponibile dello Stato,
della zona protetta, non escludono la attiene ad un interesse pubblico della
integrabilità del reato di cui alla L. n. comunità nazionale. La guardia venato-
157 del 1992, artt. 21 e 30 atteso che ria è, in altri termini, come qualsivoglia
l’obbligo di conoscenza del contravven- guardia giurata, pubblico ufficiale quan-
tore del perimetro interdetto discende do, e soltanto quando, svolge le funzioni
dalla pubblicazione della Gazzetta della di interesse pubblico che gli sono specifi-
carta topografica relativa a quella speci- camente ed espressamente attribuite; e
fica area.” limitatamente ad esse.
Corte di Cassazione Penale, Sezio- PESCA
ne III, Sentenza 28 luglio 2011, n.
30067. Parchi Regionali. Corte di Cassazione Penale, Sezio-
ne III, Sentenza 16 aprile 2010, n.
“La presunzione di conoscenza della esi- 14831. Difformità tra legislazione ita-
stenza dei confini del Parco può essere liana e normativa europea .
configurata solo con riferimento ai Par-
chi Nazionali, la cui istituzione viene “Secondo la L. n. 963 del 1965” è fatto
resa nota mediante pubblicazione in divieto di pescare, detenere, trasportare e
Gazzetta Ufficiale. Analoga presunzione commerciare il novellarne di qualunque
di conoscenza non può essere formulata specie vivente marina oppure le specie di
nell’ipotesi di Parchi Regionali, la cui qui sia vietata la cattura in qualunque
legge istitutiva viene pubblicata su orga- stadio di crescita, senza la preventiva
ni di comunicazione legale a carattere autorizzazione del Ministero della Mari-
locale. Si aggiunge che nel caso in esame na mercantile”.
la buona fede dell’imputato doveva esse- È il D.M. 21 aprile 1983, che ha modifi-
re desunta anche dal fatto che nella stes- cato il regolamento per l’esecuzione della
sa zona gli agenti del Corpo Forestale in predetta legge, ad aver introdotto una
precedenza non avevano contestato la tolleranza del dieci per cento sul totale
violazione del divieto di caccia.” catturato.
Secondo l’orientamento più recente di
Corte di Cassazione Penale, Sezio- questa Corte, che va qui ribadito, tale
ne I, Sentenza 23 settembre 2011, n. D.M. e quelli successivi sono, però in
34688. Guardie Venatorie. contrasto con il regolamento CE 17 giu-
gno 1994 n. 1626. Tale normativa comu-
“La giurisprudenza è perciò consolidata nitaria non prevede alcuna deroga al
nel ritenere che le guardie venatorie, pur divieto di pesca e commercializzazione
non essendo agenti di polizia giudiziaria del novellarne.”
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