Page 295 - 103-118 LAGOMARSINO, COSTANTINI, PAGLIAI II bozza:orientamento I bozza
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Rassegna Giuridico-Legislativa


                  Corte di Cassazione Penale, Sezione  (…), nell’esercizio delle funzioni di vigi-
                  III, Sentenza 25 maggio 2011 n. 20841.  lanza venatoria loro assegnate ricoprono
                  Divieto di caccia in aree protette.  la veste di pubblici ufficiali, poiché eser-
                                                     citano poteri autoritatiiv e certificativi
                  “In tenie di divieto di caccia nelle aree  nell’ambito dell’attività di protezione
                  protette la mancanza di specifici segnali  della fauna selvatica che, in quanto
                  o cartelli, indicanti sul posto i limiti  patrimonio indisponibile dello Stato,
                  della zona protetta, non escludono la  attiene ad un interesse pubblico della
                  integrabilità del reato di cui alla L. n.  comunità nazionale. La guardia venato-
                  157 del 1992, artt. 21 e 30 atteso che  ria è, in altri termini, come qualsivoglia
                  l’obbligo di conoscenza del contravven-  guardia giurata, pubblico ufficiale quan-
                  tore del perimetro interdetto discende  do, e soltanto quando, svolge le funzioni
                  dalla pubblicazione della Gazzetta della  di interesse pubblico che gli sono specifi-
                  carta topografica relativa a quella speci-  camente ed espressamente attribuite; e
                  fica area.”                        limitatamente ad esse.


                  Corte di Cassazione Penale, Sezio-  PESCA
                  ne III, Sentenza 28 luglio 2011, n.
                  30067. Parchi Regionali.           Corte di Cassazione Penale, Sezio-
                                                     ne III, Sentenza 16 aprile 2010, n.
                  “La presunzione di conoscenza della esi-  14831. Difformità tra legislazione ita-
                  stenza dei confini del Parco può essere  liana e normativa europea .
                  configurata solo con riferimento ai Par-
                  chi Nazionali, la cui istituzione viene  “Secondo la L. n. 963 del 1965” è fatto
                  resa nota mediante pubblicazione in  divieto di pescare, detenere, trasportare e
                  Gazzetta Ufficiale. Analoga presunzione  commerciare il novellarne di qualunque
                  di conoscenza non può essere formulata  specie vivente marina oppure le specie di
                  nell’ipotesi di Parchi Regionali, la cui  qui sia vietata la cattura in qualunque
                  legge istitutiva viene pubblicata su orga-  stadio di crescita, senza la preventiva
                  ni di comunicazione legale a carattere  autorizzazione del Ministero della Mari-
                  locale. Si aggiunge che nel caso in esame  na mercantile”.
                  la buona fede dell’imputato doveva esse-  È il D.M. 21 aprile 1983, che ha modifi-
                  re desunta anche dal fatto che nella stes-  cato il regolamento per l’esecuzione della
                  sa zona gli agenti del Corpo Forestale in  predetta legge, ad aver introdotto una
                  precedenza non avevano contestato la  tolleranza del dieci per cento sul totale
                  violazione del divieto di caccia.”  catturato.
                                                     Secondo l’orientamento più recente di
                  Corte di Cassazione Penale, Sezio-  questa Corte, che va qui ribadito, tale
                  ne I, Sentenza 23 settembre 2011, n.  D.M. e quelli successivi sono, però in
                  34688. Guardie Venatorie.          contrasto con il regolamento CE 17 giu-
                                                     gno 1994 n. 1626. Tale normativa comu-
                  “La giurisprudenza è perciò consolidata  nitaria non prevede alcuna deroga al
                  nel ritenere che le guardie venatorie, pur  divieto di pesca e commercializzazione
                  non essendo agenti di polizia giudiziaria  del novellarne.”



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