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Rassegna Giuridico-Legislativa


            febbraio 1992, n. 4 art 30, comma 1, lett.  essa contrasta con gli usi pacificamente
            e), (relativa all’uccellagione) il legislato-  praticati.”
            re ha inteso punire i sistemi di cattura
            che comportano sofferenza per i volatili e  Corte di Cassazione Penale, Sezio-
            possono determinare  un depauperamen-  ne III, Sentenza 18 aprile 2011, n.
            to della fauna, indipendentemente dal-  15481. Parchi nazionali.
            l’abbattimento o meno degli animali,
            diversamente liipotesi di cui alla lett. h)  “In riferimento ai parchi nazionali, la
            dello stesso at. 30 di riferisce all’abbatti-  giurisprudenza di legittimità ha chiarito
            mento ed alla cattura di volatili effettua-  che, poiché gli stessi dono stati istituiti e
            ta con mezzi diversi da quelli previsti  delimitati con appositi provvedimenti
            dall’art. 13 della stessa legge”.   pubblicati sulla gazzetta ufficiale al fine di
                                                individuarli come aree nelle quali vige il
            Corte di Cassazione Penale, Sezio-  divieto di attività venatoria, non è neces-
            ne I Sentenza 14 dicembre 2010, n.  saria la tabellazione perimetrale: infatti è
            43955.  Divieto di interpretazione  onere di chi esercita la caccia conoscere
            restrittiva in contrasto con gli usi in  esattamente i confini dell’area protetta.
            materia di attività venatoria nelle  Pertanto l’abusivo esercizio della caccia
            province di Forlì e Pesaro.         nei parchi è sanzionabile a titolo di colpa
                                                anche in assenza di tabellazione”.
            “ Giova premettere che l’art. 56, comma 1
            della convenzione di amicizia e di buon  Corte di Cassazione Penale, Sezio-
            vicinato tra l’Italia e la repubblica di San  ne III, Sentenza 8 luglio 2011, n.
            Marino del 31.3.1939, resa esecutiva in  26798. Delimitazione oasi di prote-
            Italia con L. 16 settembre 1939, n. 217  zione e zone di ripopolamento.
            recita; “i cittadini della repubblica di San
            Marino muniti della patente di porto  “la L. n. 157 del 1992, art. 10, demanda
            d’arma lunga da fuoco, che serve anche  alle Regioni il potere di individuare le cd.
            per uso caccia rilasciata dall’autorità del  “oasi di protezione” e le “zone di ripopola-
            proprio Stato, non in corrono in sanzione  mento” prevedendo l’obbligo –ex comma 9
            alcuna qualora esercitino la caccia entro il  dell’articolo in parola- delle tabelle perime-
            territorio delle province di Forlì e Pesaro,  trali  da affiggere secondo le disposizione
            purché si uniformino alle norme ivi disci-  impartite dalle singole Regioni. (…)Tanto
            plinanti l’esercizio venatorio”.    precisato va ricordato che proprio con rife-
            Ora in tanto i giudici di appello hanno  rimento al reato di esercizio di attività
            escluso l’applicabilità della norma scri-  venatoria in zona vietata nel territorio sici-
            minante della convenzione in quanto  liano, la giurisprudenza di questa corte ha
            hanno ritenuto che l’esercizio della cac-  affermato il principio della necessità per le
            cia dovesse intendersi riferito all’attività  aree ubicate in Sicilia di una delimitazione
            venatoria in atto, al più comprensiva  in concreto, attraverso el cd. “tabellazio-
            delle attività cronologicamente e neces-  ni”, delle aree interdette diversamente da
            sariamente contigue alla stessa.    quanto previsto in via generale dalla L. 11
            Una interpretazione così restrittiva non  febbraio 1992, n. 157 che impone un gene-
            può essere accolta nella misura in cui  rico obbligo di indicazione della zona”.


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