Page 294 - 103-118 LAGOMARSINO, COSTANTINI, PAGLIAI II bozza:orientamento I bozza
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Rassegna Giuridico-Legislativa
febbraio 1992, n. 4 art 30, comma 1, lett. essa contrasta con gli usi pacificamente
e), (relativa all’uccellagione) il legislato- praticati.”
re ha inteso punire i sistemi di cattura
che comportano sofferenza per i volatili e Corte di Cassazione Penale, Sezio-
possono determinare un depauperamen- ne III, Sentenza 18 aprile 2011, n.
to della fauna, indipendentemente dal- 15481. Parchi nazionali.
l’abbattimento o meno degli animali,
diversamente liipotesi di cui alla lett. h) “In riferimento ai parchi nazionali, la
dello stesso at. 30 di riferisce all’abbatti- giurisprudenza di legittimità ha chiarito
mento ed alla cattura di volatili effettua- che, poiché gli stessi dono stati istituiti e
ta con mezzi diversi da quelli previsti delimitati con appositi provvedimenti
dall’art. 13 della stessa legge”. pubblicati sulla gazzetta ufficiale al fine di
individuarli come aree nelle quali vige il
Corte di Cassazione Penale, Sezio- divieto di attività venatoria, non è neces-
ne I Sentenza 14 dicembre 2010, n. saria la tabellazione perimetrale: infatti è
43955. Divieto di interpretazione onere di chi esercita la caccia conoscere
restrittiva in contrasto con gli usi in esattamente i confini dell’area protetta.
materia di attività venatoria nelle Pertanto l’abusivo esercizio della caccia
province di Forlì e Pesaro. nei parchi è sanzionabile a titolo di colpa
anche in assenza di tabellazione”.
“ Giova premettere che l’art. 56, comma 1
della convenzione di amicizia e di buon Corte di Cassazione Penale, Sezio-
vicinato tra l’Italia e la repubblica di San ne III, Sentenza 8 luglio 2011, n.
Marino del 31.3.1939, resa esecutiva in 26798. Delimitazione oasi di prote-
Italia con L. 16 settembre 1939, n. 217 zione e zone di ripopolamento.
recita; “i cittadini della repubblica di San
Marino muniti della patente di porto “la L. n. 157 del 1992, art. 10, demanda
d’arma lunga da fuoco, che serve anche alle Regioni il potere di individuare le cd.
per uso caccia rilasciata dall’autorità del “oasi di protezione” e le “zone di ripopola-
proprio Stato, non in corrono in sanzione mento” prevedendo l’obbligo –ex comma 9
alcuna qualora esercitino la caccia entro il dell’articolo in parola- delle tabelle perime-
territorio delle province di Forlì e Pesaro, trali da affiggere secondo le disposizione
purché si uniformino alle norme ivi disci- impartite dalle singole Regioni. (…)Tanto
plinanti l’esercizio venatorio”. precisato va ricordato che proprio con rife-
Ora in tanto i giudici di appello hanno rimento al reato di esercizio di attività
escluso l’applicabilità della norma scri- venatoria in zona vietata nel territorio sici-
minante della convenzione in quanto liano, la giurisprudenza di questa corte ha
hanno ritenuto che l’esercizio della cac- affermato il principio della necessità per le
cia dovesse intendersi riferito all’attività aree ubicate in Sicilia di una delimitazione
venatoria in atto, al più comprensiva in concreto, attraverso el cd. “tabellazio-
delle attività cronologicamente e neces- ni”, delle aree interdette diversamente da
sariamente contigue alla stessa. quanto previsto in via generale dalla L. 11
Una interpretazione così restrittiva non febbraio 1992, n. 157 che impone un gene-
può essere accolta nella misura in cui rico obbligo di indicazione della zona”.
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