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Rassegna Giuridico-Legislativa
GIURISPRUDENZA
CACCIA febbraio 1992, n. 157; ed invero dette
violazioni costituiscono specifici illeciti
Corte di Cassazione Penale, Sezio- penali o amministrativi non incidenti, di
ne I, Ordinanza del 1 luglio 2010, n. per se, sulla normativa relativa alla
24818. Denuncia del luogo di custo- detenzione e al porto delle armi”.
dia di armi legalmente detenute.
Corte di Cassazione Penale, Sezio-
“la denuncia del luogo di trasferimento ne III, Sentenza 14 luglio 2010, n.
delle armi, proprio perché indispensabile 27265. Divieto di confisca dell’arma
a soddisfare l’interesse protetto dalla in caso di declaratoria di estinzione
norma incriminatrice, costituisce ogget- del reato.
to di dovere la cui operatività non cessa
nell’atto stesso in cui non viene adem- “La norma prevede la confisca solo in
piuto, ma si protrae nel tempo fino a caso di condanna e peraltro solo per
quando l’obbligato non abbia comunica- alcune ipotesi di reato tra le quali non
to all’autorità la nuova località in cui rientra quella contestata che è prevista
l’arma è stata trasferita: correlativamen- nel capo g) dell’art. 30 dinanzi indicato.
te, la consumazione del reato ha inizio Pertanto, in caso di condanna per il reato
con l’omessa denuncia e cessa solo quan- d’abbattimento, cattura o detenzione di
do, col venir meno dall’inerzia del sog- specie nei cui confronti la caccia non è
getto, sia eliminata la situazione anti- consentita, non incluse nell’elenco di cui
giuridica attraverso l’esecuzione del alla L. n. 157 del 1992 art. 2, la confisca
comportamento prescritto dalla legge” dell’arma non può essere disposta essen-
do essa prevista per altre e diverse ipote-
Corte di Cassazione Penale, Sezio- si di reato. A fortiori essa quindi non può
ne I, Sentenza 1 luglio 2010, n. essere disposta in caso di declaratoria di
24825. Porto abusivo di armi e eserci- estinzione del reato”.
zio abusivo dell’attività venatoria.
Corte di Cassazione Penale, Sezio-
“al di là di alcuni non recenti e difformi ne III, Sentenza 16 novembre 2010,
arresti (omissis) la giurisprudenza di n 40458. Uccellagione.
questa Corte suprema è, ormai, univoca-
mente consolidata nel senso della affer- “Anche questa corte si è già espressa in
mazione del principio di diritto, secondo proposito precisando che la linea di
il quale: non integra il reato di porto abu- demarcazione fra “caccia con mezzi vie-
sivo di arma da sparo di cui alla L. 14 tati” e “uccellagione” è data dal mezzo
ottobre 1974, n. 497, artt. 12 e 14 la con- usato. È, quindi, in tale ottica che va
dotta di chi, regolarmente munito di individuata la norma da applicare (art
autorizzazione di porto di fucile per uso 30, lett. e) –nel primo caso- art 30, lett.
di caccia, esercita l’attività venatoria h) – nel secondo).
pure se in violazione delle norme stabili- A tale conclusione si è giunti rilevando
te per l’esercizio della caccia dalla L. 11 che” con la fattispecie di cui alla L. 11
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