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Rassegna Giuridico-Legislativa

                                       GIURISPRUDENZA

                  CACCIA                             febbraio 1992, n. 157; ed invero dette
                                                     violazioni costituiscono specifici illeciti
                  Corte di Cassazione Penale, Sezio-  penali o amministrativi non incidenti, di
                  ne I, Ordinanza del 1 luglio 2010, n.  per se, sulla normativa relativa alla
                  24818. Denuncia del luogo di custo-  detenzione e al porto delle armi”.
                  dia di armi legalmente detenute.
                                                     Corte di Cassazione Penale, Sezio-
                  “la denuncia del luogo di trasferimento  ne III, Sentenza 14 luglio 2010, n.
                  delle armi, proprio perché indispensabile  27265. Divieto di confisca dell’arma
                  a soddisfare l’interesse protetto dalla  in caso di declaratoria di estinzione
                  norma incriminatrice, costituisce ogget-  del reato.
                  to di dovere la cui operatività non cessa
                  nell’atto stesso in cui non viene adem-  “La norma prevede la confisca solo in
                  piuto, ma si protrae nel tempo fino a  caso  di condanna e peraltro solo per
                  quando l’obbligato non abbia comunica-  alcune ipotesi di reato tra le quali non
                  to all’autorità la nuova località in cui  rientra quella contestata che è prevista
                  l’arma è stata trasferita: correlativamen-  nel capo g) dell’art. 30 dinanzi indicato.
                  te, la consumazione del reato ha inizio  Pertanto, in caso di condanna per il reato
                  con l’omessa denuncia e cessa solo quan-  d’abbattimento, cattura o detenzione di
                  do, col venir meno dall’inerzia del sog-  specie nei cui confronti la caccia non è
                  getto, sia eliminata la situazione anti-  consentita, non incluse nell’elenco di cui
                  giuridica attraverso l’esecuzione del  alla L. n. 157 del 1992 art. 2, la confisca
                  comportamento prescritto dalla legge”  dell’arma non può essere disposta essen-
                                                     do essa prevista per altre e diverse ipote-
                  Corte di Cassazione Penale, Sezio-  si di reato. A fortiori essa quindi non può
                  ne I, Sentenza 1 luglio 2010, n.   essere disposta in caso di declaratoria di
                  24825. Porto abusivo di armi e eserci-  estinzione del reato”.
                  zio abusivo dell’attività venatoria.
                                                     Corte di Cassazione Penale, Sezio-
                  “al di là di alcuni non recenti e difformi  ne III, Sentenza 16 novembre 2010,
                  arresti (omissis) la giurisprudenza di  n 40458. Uccellagione.
                  questa Corte suprema è, ormai, univoca-
                  mente consolidata nel senso della affer-  “Anche questa corte si è già espressa in
                  mazione del principio di diritto, secondo  proposito precisando che la linea di
                  il quale: non integra il reato di porto abu-  demarcazione fra “caccia con mezzi vie-
                  sivo di arma da sparo di cui alla L. 14  tati” e “uccellagione” è data dal mezzo
                  ottobre 1974, n. 497, artt. 12 e 14 la con-  usato. È, quindi, in tale ottica che va
                  dotta di chi, regolarmente munito di  individuata la norma da applicare (art
                  autorizzazione di porto di fucile per uso  30, lett. e) –nel primo caso- art 30, lett.
                  di caccia, esercita l’attività venatoria  h) – nel secondo).
                  pure se in violazione delle norme stabili-  A tale conclusione si è giunti rilevando
                  te per l’esercizio della caccia dalla  L. 11  che” con la fattispecie di cui alla  L. 11



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