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I nuovI fenomenI urbAnI: GenTrIfIcATIon e IperTurISmo




                    Questo  processo  è  stato  favorito  dal  sempre  minore  interventismo  statale
               nell’attività economica privata, manifestato da una crescente deregolamentazione,
               la quale ha comportato una impossibilità nell’arginare il fenomeno. La gentrifica-
               tion indica, ad oggi, una nozione negativa che non va confusa con la semplice rivi-
               talizzazione di un quartiere, la quale è sempre auspicabile, bensì con degli interventi
               manutentivi ed un conseguente trasferimento di attività ed individui tale da com-
               portare una sostituzione dei residenti originali con la conseguente perdita dell’iden-
               tità caratteristica di un quartiere e delle tipicità locali a favore di catene commerciali.
               Nei quartieri londinesi precedentemente citati, ad esempio, Glass osservò come i
               nuovi abitanti acquistarono piccole abitazioni malandate per convertirle in spazio-
               si, eleganti e (soprattutto) costosi residences .
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                    Il secondo fenomeno, anch’esso derivante dalla globalizzazione e dal neolibe-
               ralismo, è l’iperturismo. molteplici sono le similitudini con la gentrification ma i
               potenziali danni derivanti sono esponenzialmente maggiori visto che in questo caso
               la sostituzione dei residenti originari non riguarda soltanto i quartieri popolari, né
               avviene per opera di classi più abbienti; qui si tratta di un vero e proprio spopola-
               mento di quartieri, di qualsiasi origine, per far posto a folle di turisti. Se in passato
               viaggiare era una prerogativa di pochi, come i rampolli di buona famiglia durante il
               Gran Tour in quella che viene chiamata “La belle Époque”, la società odierna ha reso
               possibile, per quasi tutta la popolazione, visitare qualunque zona del mondo. A
               questa possibilità va unito l’effetto dei social media, dai quali è nata una nuova figu-
               ra, quella dell’influencer, che promuovono, tra le altre cose, vari luoghi rendendoli
               vittime di flussi turistici capaci di cannibalizzare e depredare quelle zone.
                    Un ef etto di questo processo è la crescente dif usione degli af  tti brevi  che
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               4 Ibid.
               5  Si tratta di un modello contrattuale nel settore della locazione immobiliare la cui principale caratte-
                  ristica è una cessione d’uso dell’abitazione per un periodo, solitamente, non superiore ad un massi-
                  mo di trenta giorni. Si tratta di una soluzione pensata per i turisti che sostituisce l’af  tto tradizionale.
                  In Italia questa attività economica è disciplinata dall’articolo 4 del decreto-legge 50/2017, il quale
                  pone alcune importanti distinzioni normative, tra cui, la distinzione tra la locazione breve e la loca-
                  zione turistica, la quale a prescindere dalla sua durata (che può comunque rientrare al di sotto dei
                  trenta giorni) of re dei servizi aggiuntivi che avvicinano l’istituto più ad un’attività alberghiera che
                  ad una semplice locazione. Il decreto è stato poi convertito in legge con la 96/2017. Ulteriori modi-
                  f che e chiarimenti sono stati legiferati negli anni, a tal riguardo si cita la Circolare del 10/05/2024 n.
                  10 dell’Agenzia delle Entrate: “Il comma 1 dell’articolo 4 qualif ca come locazioni brevi i contratti
                  di locazione d’immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che pre-
                  vedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone
                  f siche al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano
                  attività d’intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo
                  in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da
                  locare. Come precisato con la citata circolare n. 24/E del 2017, i contratti indicati nel comma 1, tesi
                  a soddisfare esigenze abitative transitorie anche per f nalità turistiche, sono individuati sulla base

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