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L’AUTOPSIA PSICOLOGICA
Per una più rapida e agevole lettura si riporta di seguito uno schema dei
diversi ambiti nei quali l’applicazione del metodo può rivelarsi un importante
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contributo.
Finalità: offrire elementi di significato per una più corretta diagnosi differenziale tra:
omicidio;
suicidio;
decesso per cause naturali;
decesso per cause accidentali;
ricerca di un soggetto scomparso in assenza del suo cadavere.
In ambito penale: diagnosi differenziale
tra suicidio e omicidio;
tra diverse tipologie di omicidio (per precisare il ruolo del reo):
• omicidio volontario (ex art. 575);
• omicidio del consenziente (ex art. 579);
• istigazione o aiuto al suicidio (ex art. 580);
• suicidio quale aggravante del reato di maltrattamento in famiglia (ex art. 572);
tra le diverse fattispecie di suicidio (per precisare il ruolo della vittima):
• tentato suicidio;
• mancato suicidio;
• doppio suicidio o morte diadica o patto suicidario;
• omicidio-suicidio;
• suicidio post-omicidio;
tra omicidio e altre tipologie di decessi:
• morte di tipo accidentale (ad es. incidente domestico fortuito ma fatale);
• morte per cause naturali (ad es. una patologia).
In ambito civile: valutare
lo stato di salute mentale di un soggetto deceduto o per suicidio o per
cause accidentali o per cause naturali, quando si intende accusare di invalidità un
atto da lui compiuto prima di morire (testamento, donazioni, compravendite, ecc.);
il diritto alla liquidazione di una polizza assicurativa privata tipo
vita/morte in caso di omicidio o, viceversa, di suicidio della vittima;
l’eventuale risarcimento del danno in casi di malpractice di psichiatri rite-
nuti responsabili del suicidio o del tentato suicidio dei pazienti presi in carico .
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(10) Riassunto dagli autori BARBIERI C., CIAPPI S., in La cosiddetta autopsia psicologica, in Manuale di
psicologia giuridica. La teoria, le tecniche, la valutazione, a cura di PEZZUOLO S., CIAPPI S., seconda
edizione, Hogrefe, 2020.
(11) Ricostruire l’esistenza o meno di una cosiddetta sindrome pre-suicidaria, quale condizione di
rischio in presenza della quale il medico è tenuto a proporre interventi di tipo preventivo ex
art. 40 c.p. - cfr. causalità omissiva e non solo commissiva.
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