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IVAN RIZZOLO
Ma ancora più clamoroso fu il caso della fabbrica Kodak di Cinisello
Balsamo , dove vi fu una sinergia tra sindacato e azienda, che organizzarono
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di concerto con i vertici aziendali dei presidi aziendali 24 ore su 24 per evitare
volantinaggi e proselitismo da parte di soggetti contigui alle Brigate Rosse. Fu
un episodio in cui sicurezza aziendale e maestranze furono orientate verso uno
scopo unico, cioè quello della difesa della propria azienda in un contesto di
accesa lotta politica. La possibilità di poter contrastare il terrorismo anche nelle
fabbriche da parte del generale dalla Chiesa con il metodo investigativo fu deci-
sivo nella lotta al terrorismo e segnò un vantaggio per lo Stato verso la sconfitta
delle Brigate Rosse. Ma quel metodo di lavoro e di investigazione è rimasto uno
strumento di polizia giudiziaria?
Oggi nelle aziende medio-grandi, la figura aziendale del security manager ha
una funzione aziendale prevista dal nostro ordinamento proveniente da un qua-
dro normativo che nel tempo si è consolidato con diversi interventi normativi.
L’art. 2087 del Codice Civile statuisce il preciso obbligo per il datore di
lavoro “di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la partico-
larità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” .
(10)
Questo punto “norma” per molto tempo ha rappresentato unitamente
agli artt. 37 e 41 della Costituzione le pietre miliari nel mondo del lavoro ai
(11)
(9) Ivano BISON, Quando i lavoratori della Kodak difesero la fabbrica del terrorismo, La Città, 16 marzo
2021, in https://www.lacittadelnordmilano.it/2021/03/16/quando-i-lavoratori-della-kodak-
difesero-la-fabbrica-dal-terrorismo/.
(10) Sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 4129 del 22 marzo 2002. Causa di risarcimento che
vide contrapposti la società datrice di lavoro e un dipendente impiegato in Somalia soggetto a
sequestro di persona. Il datore di lavoro è stato condannato per non aver adottato le necessarie
misure di sicurezza in un contesto che presentava un livello di rischio elevato di cui egli non pote-
va non essere a conoscenza. In particolare la Corte ha rilevato che «l’obbligo dell’imprenditore
di tutelare l’integrità fisiopsichica dei dipendenti impone l’adozione - ed il mantenimento - non
solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le
comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di detta integrità nell’ambien-
te o in costanza di lavoro in relazione ad attività pur se allo stesso non collegate direttamente
come le aggressioni conseguenti all’attività criminosa di terzi» ed ha precisato che il disposto
dell’art. 2087 c.c. è applicabile sia all’ambiente di lavoro in genere (safety) sia all’ipotesi in cui la
pericolosità di tale ambiente di lavoro è anche e soprattutto collegata all’azione di terzi (security).
(11) Art. 37 Cost., La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni
che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della
sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica
tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto
alla parità di retribuzione.
Art. 41 Cost., L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’uti-
lità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività eco-
nomica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.
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