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IVAN RIZZOLO




                  Ma  ancora  più  clamoroso  fu  il  caso  della  fabbrica  Kodak  di  Cinisello
             Balsamo , dove vi fu una sinergia tra sindacato e azienda, che organizzarono
                     (9)
             di concerto con i vertici aziendali dei presidi aziendali 24 ore su 24 per evitare
             volantinaggi e proselitismo da parte di soggetti contigui alle Brigate Rosse. Fu
             un episodio in cui sicurezza aziendale e maestranze furono orientate verso uno
             scopo unico, cioè quello della difesa della propria azienda in un contesto di
             accesa lotta politica. La possibilità di poter contrastare il terrorismo anche nelle
             fabbriche da parte del generale dalla Chiesa con il metodo investigativo fu deci-
             sivo nella lotta al terrorismo e segnò un vantaggio per lo Stato verso la sconfitta
             delle Brigate Rosse. Ma quel metodo di lavoro e di investigazione è rimasto uno
             strumento di polizia giudiziaria?
                  Oggi nelle aziende medio-grandi, la figura aziendale del security manager ha
             una funzione aziendale prevista dal nostro ordinamento proveniente da un qua-
             dro normativo che nel tempo si è consolidato con diversi interventi normativi.
                  L’art. 2087 del Codice Civile statuisce il preciso obbligo per il datore di
             lavoro “di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la partico-
             larità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
             fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” .
                                                                (10)
                  Questo punto “norma” per molto tempo ha rappresentato unitamente
             agli artt. 37 e 41  della Costituzione le pietre miliari nel mondo del lavoro ai
                            (11)
             (9)   Ivano BISON, Quando i lavoratori della Kodak difesero la fabbrica del terrorismo, La Città, 16 marzo
                  2021, in https://www.lacittadelnordmilano.it/2021/03/16/quando-i-lavoratori-della-kodak-
                  difesero-la-fabbrica-dal-terrorismo/.
             (10)  Sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 4129 del 22 marzo 2002. Causa di risarcimento che
                  vide contrapposti la società datrice di lavoro e un dipendente impiegato in Somalia soggetto a
                  sequestro di persona. Il datore di lavoro è stato condannato per non aver adottato le necessarie
                  misure di sicurezza in un contesto che presentava un livello di rischio elevato di cui egli non pote-
                  va non essere a conoscenza. In particolare la Corte ha rilevato che «l’obbligo dell’imprenditore
                  di tutelare l’integrità fisiopsichica dei dipendenti impone l’adozione - ed il mantenimento - non
                  solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le
                  comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di detta integrità nell’ambien-
                  te o in costanza di lavoro in relazione ad attività pur se allo stesso non collegate direttamente
                  come le aggressioni conseguenti all’attività criminosa di terzi» ed ha precisato che il disposto
                  dell’art. 2087 c.c. è applicabile sia all’ambiente di lavoro in genere (safety) sia all’ipotesi in cui la
                  pericolosità di tale ambiente di lavoro è anche e soprattutto collegata all’azione di terzi (security).
             (11)  Art. 37 Cost., La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni
                  che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della
                  sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
                  protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica
                  tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto
                  alla parità di retribuzione.
                  Art. 41 Cost., L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’uti-
                  lità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla
                  dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività eco-
                  nomica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

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