Page 70 - Rassegna 2022-2
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DOTTRINA


























                                         Elementi a rilevanza criminologica
             e della criminalistica - quanto piuttosto di cogliere e cristallizzare elementi utili
             per ricostruire, sul piano criminologico, la dinamica dei fatti ponendo come
             focus dell’impianto interpretativo ed esplicativo quanto espresso a livello com-
             portamentale dall’autore. La documentazione dell’intervento effettuato ricade
             nell’alveo delle medesime previsioni normative che disciplinano gli atti di poli-
             zia giudiziaria , con qualche particolarità che vedremo di seguito.
                          (5)
                  Occorre evidenziare che dette attività di investigazione indiretta non
             rientrano tra quelle di natura tecnica della consulenza o perizia , e non rive-
                                                                           (6)
             stono alcuna valenza dal punto di vista delle previsioni penali sulla “imputa-
             bilità” e “pericolosità” del reo . Esse sono attività dirette al potenziamento
                                           (7)
             dell’azione investigativa e ricadono nella sfera di competenza della polizia
             giudiziaria.


             2.  Le discipline psicologiche e criminologiche nelle investigazioni
                  Nel generale campo dell’indagine giudiziaria  la Psicologia Giuridica si sta
                                                           (8)
             inserendo sempre più nelle dinamiche dell’indagine allo scopo di introdurre dei

             (5)  Art. 357 c.p.p. Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria, art. 373 c.p.p. Documentazione degli
                  atti, art. 115 disp. Att. del c.p.p., Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria.
             (6)  Art. 359 c.p.p. Consulenti tecnici del pubblico ministero, art. 220 c.p.p. Oggetto della perizia, di cui al
                  comma 2, viene vietata la cosiddetta “perizia criminologica”.
             (7)  Codice Penale, Libro primo, Titolo IV.
             (8)  L’indagine giudiziaria intesa quale ricerca complessiva della verità del fatto nell’ambito di un
                  procedimento penale, comprendente sia l’indagine d’iniziativa di polizia giudiziaria, sia le
                  attività precipue e delegate del pubblico ministero e sia quanto provato nelle varie sedi del
                  processo penale.

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