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IL SOPRALLUOGO PSICO-CRIMINOLOGICO NELL’ARMA DEI CARABINIERI




                    Si tratta di un potere-dovere molto esteso ed in pratica senza limiti. Ciò si
               giustifica per il fatto che, nella primissima fase delle indagini - che spesso è la
               più delicata e qualche volta può essere determinante - la polizia giudiziaria deve
               essere responsabilizzata al fine di rendere più efficace la sua azione.
                    Il secondo tipo di attività, di applicazione forse più limitata pur tenendo
               conto dei maggiori poteri attribuiti alla polizia giudiziaria, si colloca dopo che
               il  pubblico  ministero  abbia  impartito  le  direttive  per  lo  svolgimento  delle
               indagini.
                    È infine da rilevare un terzo tipo di attività cosiddetta “successiva e paral-
               lela”, che è sostanzialmente l’attività autonoma che la polizia giudiziaria compie,
               dopo aver ricevuto le direttive del pubblico ministero e indipendentemente da
               queste, in attuazione di proprie ipotesi investigative .
                                                                 (2)
                    Nel quadro delle attività ad iniziativa della polizia giudiziaria da compiersi
               prima dell’intervento del pubblico ministero, la norma prevede atti “informali”,
               diretti ad assicurare le fonti di prova  mediante un’azione di ricerca, individua-
                                                  (3)
               zione e conservazione, sostanzialmente libera nei modi del suo svolgimento, e
               taluni atti “tipici” soggetti ad una più rigorosa disciplina. Tali atti, enunciati
               nell’art. 348, comma 2, lett. c), c.p.p. trovano poi dettagliato svolgimento nor-
               mativo nei successivi articoli del c.p.p. .
                                                    (4)
                    Tra questi, in particolare, l’art. 354, comma 2, c.p.p. recita “se vi è pericolo
               che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano
               o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempe-
               stivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali
               di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei
               luoghi  e  delle  cose  (…)”,  prefigurando  sostanzialmente,  il  “sopralluogo”  di
               polizia giudiziaria che costituisce infatti la fase cruciale della ricerca degli ele-
               menti materiali costitutivi del reato, al fine di stabilire una connessione fra la
               loro acquisizione, il trattamento successivo (analisi) e la loro interpretazione
               quali potenziali elementi probatori.
                    In relazione a quanto esposto, l’intervento psico-criminologico del sopral-
               luogo, ma ugualmente può dirsi anche per tutte le altre componenti tecniche del
               supporto psico-criminologico che di seguito sarà esplicitato, si colloca tra le
               attività di iniziativa della polizia giudiziaria, non con la precipua finalità di assi-
               curare le fonti di prova - compito della polizia giudiziaria titolare delle indagini

               (2)  Art. 348, comma 3, c.p.p.
               (3)  Cose, documenti, persone da cui può scaturire la prova: esse pre-esistono al giudice e devono essere
                    assicurate dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.
               (4)  Art. 349 c.p.p. Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, art. 350 e 351
                    Sommarie informazioni, art. 352 Perquisizioni.

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