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LIBRI
Rocco Blaiotta
DIRITTO PENALE E SICUREZZA DEL LAVORO
Giappichelli Editore, 2020, pagine 357, euro 36,00
Uno studioso, nei primi del Novecento, scriveva: “è
dolorosa necessità riconoscere che il lavoro, per quanto cauta-
mente e prudentemente condotto, ha le sue vittime fatali, presen-
ta un numero ed una gravità per così dire irriducibile di infor-
tuni, che nessun regolamento può impedire” . Si crederebbe
(1)
un pensiero vetusto, che radicato in un mondo som-
merso dall’oscurità del tempo remoto, è sparito con
esso. Con ogni probabilità non è così. Nel 2008 un’in-
dagine del Consorzio universitario per l’Ingegneria
nelle Assicurazioni ha svelato che in un campione di
quattrocento responsabili aziendali in tema di sicurez-
za in imprese operanti nel settore chimico, edilizio, manifatturiero e metallurgico,
l’opinione prevalente è che l’infortunio è per lo più dovuto ad errore umano non
evitabile.
Il diritto penale della sicurezza del lavoro è stato a lungo una remota e trascurata
provincia del diritto criminale. Inutile in questa sede interrogarsi sulle ragioni, cer-
tamente plurali e complesse. Inutile perché intanto molto è cambiato e il settore
confinato nelle propaggini ha conquistato il centro della galassia penale.
Credo che all’origine di questa felice evoluzione vi sia un’altra storia di ‘succes-
so’. Della quale è protagonista la colpa penale. Da un canto il progresso tecnolo-
gico e scientifico e la globalizzazione hanno reso immanente e ubiquitario il
rischio; se, come è stato scritto, esso costituisce un fattore di stress per le istituzioni
del diritto (e non solo) è anche vero che è divenuto un imprescindibile oggetto di
studio e di regolamentazione. Il concetto di rischio rimanda immediatamente alle
cautele; e le cautele alla colpa. Dall’altro, la teoria normativa della colpevolezza ha
definitivamente sottratto proprio la colpa al ruolo ancillare al quale era stata rele-
gata dall’essere concepita come sorella minore del dolo. L’autonomia guadagnata e
la struttura principalmente valutativa ha fatto della colpa penale un formidabile
laboratorio, nel quale i giuristi, novelli alchimisti, si esercitano nel tentativo di
dominare gli spiriti animali che il concetto di rischio sprigiona nel recinto del ter-
ribile diritto. Un laboratorio nel quale i fatti mettono continuamente alla prova le
teorie e queste evolvono secondando le sensibilità che vanno imponendosi.
E chi più del mondo del lavoro offre di simili propellenti? Ed infatti, gli studi
hanno guardato con sempre maggiore interesse ai diversi settori nei quali si mani-
festa l’illecito colposo, tanto caratterizzanti da far intravedere l’utilità di approfon-
dire le differenze correnti tra la colpa sanitaria, la colpa da circolazione stradale e,
per prima e soprattutto, la colpa da rischio lavorativo.
Ne è risultato un rapporto osmotico tra teoria generale e diritto penale della
sicurezza, che ormai si intrecciano indissolubilmente.
Il volume che dobbiamo a Rocco Blaiotta segnala questo connubio sin dal tito-
lo. ‘Diritto penale e sicurezza del lavoro’ mette in evidenza proprio la diretta, pro-
fonda connessione ormai stabilitasi tra il diritto penale e l’ontologico contesto di
rischio rappresentato dall’ambiente di lavoro.
(1) AGNELLI, Commento alla legge sugli infortuni del lavoro, C.E. Libraria, Milano 1903, pag. XIV.
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