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LEGISLAZIONE

Il sistema CODIS è una piattaforma software, organizzata su più livelli, fornita dal
Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti (FBI) alla Direzione centrale della
polizia criminale, Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno,
che permette di raccogliere, raffrontare e consultare i profili del DNA acquisiti da
determinate categorie di persone e sulla scena del crimine. Il sistema consente, inol-
tre, di raccogliere e raffrontare, esclusivamente tra loro e per fini identificativi, i profili
del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici
non identificati.
Il sistema per lo scambio dati di cooperazione internazionale di polizia è utilizzato dal
punto di contatto nazionale - SPOC, che a partire dalle richieste di consultazione della
polizia giudiziaria, mediante un sistema di autenticazione forte trasmette ai punti di
contatto esteri e riceve da questi i profili del DNA ai fini di consultazione e raffronto in
banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera.
I servizi sopra illustrati, ad eccezione dell’applicazione Web fornita dalla BDN-DNA alle
istituzioni di elevata specializzazione e da questi utilizzata per la trasmissione del pro-
filo del DNA, del relativo elettroferogramma e dei dati relativi alla motivazione della tra-
smissione ai laboratori delle Forze di polizia, sono tutti accessibili dal portale per lo
scambio dati - IXP della BDN-DNA e sono usufruibili da parte dell’incaricato del tratta-
mento dei dati previo superamento di una procedura di autenticazione e autorizzazio-
ne.
Ogni Amministrazione interessata ha la responsabilità della sicurezza della rete geo-
grafica di riferimento e condivide con il S.S.I.I. le scelte tecniche e le configurazioni
delle interconnessioni.

1.2 Funzionalità della BDN-DNA e ruoli del personale abilitato all’alimentazione, con-
sultazione e raffronto

La BDN-DNA, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 85 del 2009, svolge le attività di
seguito elencate:
a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge
n. 85 del 2009;
b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedi-
menti penali;
c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o dei loro consanguinei, di cada-
veri e resti cadaverici non identificati;
d) raffronto dei profili del DNA a fini d’identificazione.
I profili del DNA di cui alla lettera a) sono tipizzati unicamente dal Laboratorio centrale.
I profili del DNA di cui alle lettere b) e c) sono tipizzati dai laboratori delle Forze di poli-
zia e, in particolare, per la Polizia di Stato dai laboratori presso il Servizio polizia scien-
tifica della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato - Dipartimento della pub-
blica sicurezza o presso i Gabinetti Interregionali o Regionali di Polizia Scientifica
(GIPS/GRPS), per l’Arma dei Carabinieri dai laboratori presso i Reparti Investigazioni
Scientifiche (RIS). I profili del DNA di cui alle lettere b) e c) possono essere tipizzati
anche dai laboratori delle istituzioni di elevata specializzazione.

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