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GAZZETTA UFFICIALE
t) «punto di contatto nazionale - SPOC », (Single Point Of Contact), l’Autorità nazionale
designata per lo scambio di dati e per le finalità di cooperazione internazionale di poli-
zia, individuata dall’art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7
aprile 2016, n. 87, nel Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della
Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza;
u) «CODIS» (COmbined DNA Index System), il software utilizzato per la gestione dei
profili del DNA fornito dal Federal Bureau of Investigation (FBI);
v) «elettroferogramma», il risultato dell’analisi elettroforetica della sequenza di fram-
menti del DNA utilizzata per estrapolare il profilo del DNA;
w) «sito secondario remoto della BDN-DNA » (Disaster Recovery - DR), l’infrastruttura
tecnologica per il salvataggio ed il ripristino dei dati, di rete, di replica del sito primario
della banca dati nazionale del DNA;
x) «focal point», la persona incaricata della certificazione delle postazioni di lavoro (PdL)
e della gestione operativa degli utenti (abilitazione, convalida e reset delle utenze).
Art. 3. Procedure per il trattamento dei dati della BDN-DNA
1. I profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione informatica, di registrazione
e di analisi degli accessi e delle operazioni relativi alla BDN-DNA, in attuazione dell’art.
3, comma 9, del regolamento, sono definiti nell’allegato A del presente decreto.
Art. 4. Procedure per il trattamento dei dati del LIMS del Laboratorio centrale
1. I profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione informatica, di registrazione
e di analisi degli accessi e delle operazioni relativi al LIMS del Laboratorio centrale, e
le regole per la registrazione degli accessi ai locali e agli armadi adibiti alla conserva-
zione dei campioni biologici e degli elettroferogrammi effettuati dagli operatori abilitati
e in possesso di apposite chiavi di accesso, in attuazione dell’art. 4, commi 5 e 6, del
regolamento, sono definiti nell’allegato B del presente decreto.
Art. 5. Procedura per la trasmissione del profilo del DNA e dell’elettroferogramma da
parte dei laboratori di istituzioni di elevata specializzazione
1. Le regole per la trasmissione del profilo del DNA e dell’elettroferogramma da parte
dell’istituzione di elevata specializzazione, per via telematica, verso il laboratorio della
Forza di polizia individuata dall’Autorità giudiziaria, in attuazione dell’art. 6, commi 7 e
8, del regolamento, sono definite nell’allegato C del presente decreto.
Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempi-
menti di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali dispo-
nibili a legislazione vigente.
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