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GAZZETTA UFFICIALE
I servizi indicati nella figura 1 sono realizzati attraverso i sistemi di seguito elencati:
- portale S.S.I.I.;
- portale per lo scambio dati - IXP;
- piattaforma FAD e-learning BDN-DNA;
- sistema per la tracciabilità dei campioni biologici;
- sistema per le elaborazioni statistiche;
- sistema per la conservazione degli elettroferogrammi;
- sistema CODIS;
- sistema per lo scambio di dati di cooperazione internazionale di polizia.
Il portale S.S.I.I. consente l’accesso ai servizi offerti dal Servizio per il sistema informa-
tivo interforze ed è l’unico punto di accesso al portale per lo scambio dati - IXP.
Il portale per lo scambio dati - IXP consente l’accesso ai servizi offerti dalla BDN-DNA.
La piattaforma FAD e-learning BDN-DNA permette l’erogazione delle attività formative
a distanza per l’acquisizione delle conoscenze necessarie agli operatori per l’espleta-
mento dei compiti di incaricato del trattamento, le quali costituiscono condizione per il
rilascio delle credenziali di accesso ai servizi.
Il sistema per la tracciabilità dei campioni biologici gestisce il flusso del campione bio-
logico dal momento del prelievo fino all’arrivo al Laboratorio centrale ai fini della regi-
strazione delle attività di cui all’articolo 12, comma 3 della legge n. 85 del 2009. Tale
sistema acquisisce automaticamente dal sistema AFIS la data del prelievo e il codice
del prelievo, unitamente ai dati dell’Ufficio AFIS che ha eseguito il prelievo, il protocollo
SDI riguardante la motivazione del prelievo associata al reato di riferimento o alla
denuncia di scomparsa, il sesso, la data, la provincia di nascita e la nazionalità del sog-
getto sottoposto a prelievo, anche ai fini delle elaborazioni statistiche. Gli operatori in
servizio presso gli Uffici delle Forze di polizia abilitati alla procedura di prelievo del
campione biologico o presso gli Uffici con funzione di punti di raccolta intermedi, pos-
sono associare solo il codice prelievo ai dati identificativi dell’Ufficio delle Forze di poli-
zia che detiene il campione biologico fino al suo arrivo al Laboratorio centrale, incari-
cato della conservazione dei campioni biologici. Ai predetti operatori è vietato l’accesso
alla funzionalità di AFIS che consente la decodifica del codice prelievo per acquisire i
dati anagrafici della persona sottoposta a prelievo.
Il sistema per le elaborazioni statistiche permette di analizzare in forma aggregata i dati
riguardanti i servizi offerti dalla BDN-DNA, per consentire al Ministro dell’interno di
svolgere l’attività di informazione al Parlamento di cui all’articolo 19 della legge n. 85
del 2009.
Il sistema per la conservazione degli elettroferogrammi permette di raccogliere gli elet-
troferogrammi prodotti dai laboratori delle istituzioni di elevata specializzazione, i quali
non possono accedere alla BDN-DNA. Tali laboratori trasmettono il profilo del DNA, il
relativo elettroferogramma e i dati relativi alla motivazione definiti nell’allegato C del
presente decreto, attraverso una applicazione Web gestita dal portale per lo scambio
dati - IXP. Gli operatori in servizio presso i laboratori delle Forze di polizia individuati
dall’Autorità giudiziaria per l’inserimento del profilo del DNA provvedono all’inserimento
nel sistema CODIS, dell’elettroferogramma e dei dati della motivazione nel sistema per
la conservazione degli elettroferogrammi.
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