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GAZZETTA UFFICIALE
La BDN-DNA, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento, è alimentata dagli operatori in
servizio presso il Laboratorio centrale o presso i laboratori delle Forze di polizia
mediante inserimento per via telematica del profilo del DNA che hanno provveduto a
tipizzare. L’inserimento dei profili del DNA tipizzati dai laboratori delle istituzioni di ele-
vata specializzazione è effettuato dagli operatori in servizio presso il laboratorio delle
Forze di polizia indicato dall’Autorità giudiziaria. I medesimi operatori - fatti salvi i casi
espressamente indicati dal Regolamento all’articolo 7, comma 1, nei quali è prevista la
cancellazione dalla BDN-DNA del profilo del DNA - possono trattare ulteriormente i dati
solo per la verifica della corrispondenza con la sequenza numerica dell’elettrofero-
gramma fornita dal Laboratorio centrale.
Il raffronto ai fini di identificazione di cui alla lettera d) è effettuato, ai sensi dell’articolo
9 del Regolamento, mediante consultazione a livello nazionale della BDN-DNA (ricerca
e raffronto dei profili del DNA), da parte degli operatori in servizio presso la BDN-DNA
e presso i laboratori delle Forze di polizia.
Titolare del trattamento dei dati registrati nella BDN-DNA, ai sensi dell’articolo 26 del
Regolamento, è il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Responsabile del trattamento dei dati registrati nella BDN-DNA, ai sensi dell’articolo 26
del Regolamento, è il Direttore del S.S.I.I., che esercita le proprie funzioni senza facol-
tà di delega.
Il Responsabile del trattamento impartisce per iscritto agli incaricati del trattamento
dei dati registrati nella BDN-DNA le istruzioni necessarie al corretto funzionamento
della banca dati. Effettua, inoltre, controlli sulla osservanza delle disposizioni in mate-
ria di trattamento di dati personali, incluse quelle relative alla sicurezza, e verifiche
periodiche, anche a campione, sulle operazioni di trattamento effettuate dagli opera-
tori.
Il Responsabile del trattamento, in particolare, adotta le misure tecniche e di sicurezza
per garantire la trasmissione sicura, realizzata attraverso canali criptati, del profilo del
DNA e dell’elettroferogramma, ai sensi dell’articolo 6, commi 7, 8 e 9, del
Regolamento.
Incaricati del trattamento, a livello nazionale, dei dati registrati nella BDN-DNA sono gli
operatori in servizio presso la BDN-DNA (Divisione 4ˆ del S.S.I.I.), presso il Laboratorio
centrale, e presso i laboratori delle Forze di polizia e presso gli Uffici/Comandi della
Forze di polizia che effettuano il prelievo o la movimentazione del campione biologico,
inclusi il Dirigente della Divisione 4ˆ del S.S.I.I., il Direttore dell’Ufficio del Laboratorio
centrale, nonché i dirigenti/comandanti dei laboratori delle Forze di polizia e degli
Uffici/Comandi delle Forze di polizia che effettuano il prelievo o la movimentazione del
campione biologico. Tali incaricati sono designati, ai sensi dell’articolo 30 del Codice ,
in base alla documentata preposizione alla BDN-DNA (Divisione 4ˆ del S.S.I.I.), al
Laboratorio centrale, ai laboratori delle Forze di polizia, agli Uffici/Comandi della Forze
di polizia che effettuano il prelievo o la movimentazione del campione biologico da
parte delle Amministrazioni di appartenenza. L’ambito del trattamento dei dati registrati
nella BDN-DNA consentito agli operatori in servizio presso i suddetti uffici è individuato
per iscritto in relazione alle attività svolte dalle unità organizzative di appartenenza dal
Responsabile del trattamento (il Direttore del S.S.I.I.).
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