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LEGISLAZIONE
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La BDN-DNA entra in funzione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. Banca dati nazionale del DNA (BDN-DNA)
1.1 Infrastruttura generale del Sistema Informativo
L’infrastruttura tecnologica (IT) della BDN-DNA prevede l’interconnessione con altri
sistemi informativi attraverso una rete geografica.
Le reti informatiche delle Amministrazioni interessate utilizzano la Rete di Trasporto del
Ministero dell’interno (VPN), il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), collegamenti
dedicati e la Rete Unificata Giustizia (RUG).
I canali di comunicazione sono soggetti a controllo di firewall alle due estremità.
La figura 1 illustra l’architettura IT del sistema informativo della BDN-DNA, i servizi
offerti e i relativi utenti delle Forze di polizia.
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