Page 289 - Rassegna 2017-1_4
P. 289

LEGISLAZIONE

                        Decreto del Ministro dell’Interno 8 novembre 2016
PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI, DA PARTE DELLA BANCA DATI DEL DNA E DEL LABO-
RATORIO CENTRALE PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA, E PER LA TRASMISSIONE DEL PRO-
FILO DEL DNA DA PARTE DEI LABORATORI DI ISTITUZIONI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE, IN ATTUA-
ZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4 E 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 APRILE
2016, N. 87

            (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 296 del 20 dicembre 2016)

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i profili di autorizzazione, le procedure di autenticazio-
ne, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni relativi alla banca dati
nazionale del DNA collocata presso il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubbli-
ca sicurezza, Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale
della polizia criminale.
2. Il presente decreto definisce, altresì, i profili di autorizzazione e le procedure di
autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni relativi al
sistema LIMS del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, collocato
presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria,
Direzione generale dei detenuti e del trattamento, nonché le regole per la registrazione
degli accessi ai locali e agli armadi del laboratorio centrale per la banca dati nazionale
del DNA adibiti alla conservazione dei campioni biologici e degli elettroferogrammi
effettuati degli operatori abilitati e in possesso di apposite chiavi di accesso.
3. Il presente decreto delinea, inoltre, le regole per la trasmissione del profilo del DNA
da parte delle istituzioni di elevata specializzazione, per via telematica, verso il labora-
torio della Forza di polizia individuata dall’Autorità giudiziaria.

Art. 2. Definizioni

1 Ai fini del presente decreto e degli allegati, si intende per:
a) «Regolamento», il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016 n. 87,
recante «Disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente
l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca
dati nazionale del DNA, ai sensi dell’art. 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85»;
b) «Codice», il Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) «Garante», il Garante per la protezione dei dati personali;
d) «BDN-DNA», la banca dati nazionale del DNA, istituita dall’art. 5, comma 1, della
legge n. 85 del 2009;
e) «Laboratorio centrale», il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA,
istituito dall’articolo 5, comma 2, della legge n. 85 del 2009;

                                                                                         287
   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294