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notturno152”. Maria Vittoria Ballestrero153 alla luce di tale provvedimento,
         ritiene che il divieto poteva essere letto come, piuttosto che un trattamento
         differenziale, “un diritto: il diritto, riconosciuto alle donne, di non fare lavoro
         notturno154”. È proprio sulla comprensione del concetto di discriminazione che
         si costituisce il focus del problema delle pari opportunità. Il fatto discriminatorio
         implica due fattispecie: una discriminazione diretta basata su caratteristiche
         soggettive e, una indiretta che fa riferimento a un apparente trattamento
         uniforme che in realtà produce effetti discriminatori.
         Un ulteriore passo avanti per la realizzazione della parità uomo- donna nel
         mondo del lavoro è stato compiuto con la Legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni
         positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro) che da un lato è
         intervenuta a rimuovere azioni discriminatorie, dall’altro ha introdotto due figure
         rilevanti, tutt’oggi esistenti: il Comitato nazionale di parità e il Consigliere di
         parità. Questa legge ha offerto strumenti concreti a quell’affermazione di parità
         decantata dalla legge n. 903 del 1977, affinché il tutto non rimanesse solo in
         una sfera astratta. Da ultimo, tutta la materia è stata riformata dapprima con
         la Legge 8 marzo 2000, n. 53155 (Disposizioni per il sostegno della maternità e
         della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
         dei tempi delle città) e successivamente con l’emanazione del d.lgs. 26 marzo
         2001, n. 151 il cosiddetto “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
         tutela e di sostegno della maternità e della paternità”, che ha coordinato e
         integrato in un unico testo le disposizioni in materia di: tutela della salute della
         lavoratrice, congedo di maternità e paternità, congedo parentale, riposi e
         permessi, congedi per la malattia del figlio, lavoro notturno e divieto di
         licenziamento.

152 BIANCHERI R., op. cit., p. 27. Piuttosto che valutare la correttezza o meno dell’intervento della Corte
   che ha percepito il diritto delle donne di non lavorare di notte come un trattamento disuguale più
   favorevole a esse, dovremmo piuttosto muoverci nell’incentivare l’equilibro tra lavoro e responsabilità
   familiare in modo da non far gravare tutto il peso sulla donna.

153 Il viaggio è ancora lungo. La discriminazione di genere nel lavoro trent’anni dopo la legge di parità in BIANCHERI R. (a
   cura di), ANCORA IN VIAGGIO VERSO LA PARITÀ. DIALOGANDO CON ANNAMARIA GALOPPINI, cit.

154 BIANCHERI R. (a cura di), Ancora in viaggio verso la parità. Dialogando con Annamaria Galoppini, cit., p. 27.
155 Con la Legge n. 53/2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla

   cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) sono state introdotte importanti
   novità come: la flessibilità nella distribuzione temporale dei cinque mesi di congedo per maternità
   obbligatorio e di quello opzionale; il riequilibrio delle responsabilità di cura tra i genitori; responsabilità
   per gli enti locali per il coordinamento dei “tempi delle città”.

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