Page 42 - Il Forestale n. 38
P. 42
– oppure (in alternativa), quando il quantitativo di rifiuti recupero, dovrà essere autorizzato dall’autorità pubblica ✄
pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni secondo le disposizioni della normativa vigente.
caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri c) In mancanza di autorizzazione, quindi, si verserà
cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata nell’ipotesi di “deposito incontrollato”, nel caso si tratti di
superiore ad un anno; deposito di piccole quantità di rifiuti, oppure nel caso di
– oppure, limitatamente al deposito temporaneo effettuato reato di stoccaggio abusivo, fino a potersi configurare, per
in stabilimenti localizzati nelle isole minori (cioè quelle depositi di ingenti quantitativi di rifiuti permanente, anche
diverse da Sicilia e Sardegna), entro il termine di durata il reato di discarica abusiva.
massima di un anno, indipendentemente dalle quantità; d) In analogia a quanto prescritto per la messa in riserva, si
II) i rriiffiiuuttii nnoonn ppeerriiccoolloossii devono essere raccolti ed avviati alle deve ritenere che il deposito temporaneo R14 autorizzato,
operazioni di recupero o di smaltimento secondo le se protratto per un periodo superiore ai tre anni, venga
seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: considerato discarica.
– con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle Detto tutto ciò bisogna anche dire, in merito a questa
quantità in deposito; novità, che si è creato un vero paradosso giuridico-lin-
– oppure (in alternativa), quando il quantitativo di rifiuti non guistico, che può avere anche risvolti pericolosi sul piano
pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni pratico.
caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri Se, infatti, è oramai riconosciuto sia a livello nazionale che
cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata comunitario che con l’espressione “deposito temporaneo”
superiore ad un anno; si indica una fase che è precedente a livello sostanziale e
– oppure, limitatamente al deposito temporaneo effettuato formale alle operazioni di “gestione dei rifiuti”, appare poi
in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine incongruo che con la stessa espressione si vada ad indicare
di durata massima di un anno indipendentemente dalle un’operazione di recupero (che rientra, quindi, a pieno titolo
quantità; nella fase di gestione); tanto più che non vengono indicate
b) il deposito temporaneo deve essere effettuato per neppure delle precise caratteristiche che dovrebbero
categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative configurare questo “deposito temporaneo/operazione di
norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto recupero”, ma si dice semplicemente che, se il deposito
delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze temporaneo non rispetta le condizioni stabilite dalla
pericolose in essi contenute; normativa vigente, allora automaticamente diviene opera-
c) devono essere rispettate le norme che disciplinano zione di recupero.
l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi. Questa interpretazione del deposito R14 fatta dal nostro
Con questa nuova formulazione si è definitivamente legislatore si pone, in fin dei conti, come deroga di una
chiarito, quindi, che le due modalità (quantitativa e fattispecie che già, tuttavia, è deroga di un sistema ordinario
temporale), con cui può avvenire il deposito temporaneo, (infatti il deposito temporaneo rappresenta già l’eccezione
sono tra loro alternative. Nella pratica si potranno, perciò, rispetto alla gestione dei rifiuti; quindi con questa innovazione
verificare due ipotesi: abbiamo il paradosso di aver introdotto una deroga alla
1: il produttore dei rifiuti può scegliere, in base alle proprie deroga …).
d diirriittttoo&&aammbbiieennttee • 2 • da “Il Forestale” n. 38/2007 d diirriittttoo&&aammbbiieennttee • 7 • da “Il Forestale” n. 38/2007
✄
espediente attraverso il quale il produttore si possa dere- e quantità spetta all’organo di controllo. Il punto centrale della
sponsabilizzare in merito al deposito dei rifiuti da lui prodotti, verifica è rappresentato dai rreeggiissttrrii ddii ccaarriiccoo ee ssccaarriiccoo dai
l’affidamento del deposito temporanea ad un soggetto terzo quali si possono trarre tutte le informazioni quantita-
deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni che tivo/temporali del caso.
dovranno essere accertate dall’organo di controllo: Tuttavia, essendo il sistema sanzionatorio connesso ai
a) il deposito dei rifiuti deve essere effettuato all’interno del registri depenalizzato, è potenzialmente conveniente per il
luogo di produzione; titolare dell’azienda che opera in modo illegale (almeno nei
b) il produttore dei rifiuti deve affidare l’attività del deposito casi più gravi) far trovare i registri non correttamente
temporaneo ad altro soggetto, autorizzato alla gestione compilati (o del tutto assenti) ed affrontare la sanzione
dei rifiuti, il quale presenti quindi capacità ed idoneità amministrativa connessa. Di fatto, in questo modo, si cerca
tecnica (per cui deve essere un soggetto iscritto all’Albo di impedire la verifica del deposito irregolare che, secondo
Nazionale Gestori Ambientali, non bastando una generica i casi, potrebbe determinare anche sanzioni penali pesanti
“capacità ed idoneità tecnica”); (ad esempio per discarica abusiva o, quantomeno,
c) sia il produttore sia l’affidatario del deposito temporaneo stoccaggio abusivo e/o altro) con sequestro totale o parziale
provvedono all’annotazione delle informazioni sulle e confisca definitiva dell’azienda.
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti nel L’organo di vigilanza dovrà, quindi, ricorrere a mmeettooddii ddii
registro di carico e scarico entro 24 ore dalla produzione a acccceerrttaammeennttoo iinnddiirreettttii eedd iinndduuttttiivvii ppeerr ssuupppplliirree aallllaa ccaarreennzzaa
del rifiuto stesso. d dooccuummeennttaallee iinn mmaatteerriiaa ddii rreeggiissttrrii ddii ccaarriiccoo ee ssccaarriiccoo,, aall ffiinnee
L’osservanza di tali condizioni, tuttavia, non esime d dii rriiccoossttrruuiirree ttuuttttee llee nneecceessssaarriiee iinnffoorrmmaazziioonnii qquuaannttiittaattii--
l’organo di controllo dallo svolgere un’indagine più appro- v voo//tteemmppoorraallii ddeell ccaassoo. Si dovrà, dunque, verificare il budget,
fondita per verificare se tale affidamento non sia fraudolento i documenti contabili, fatture e bolle, cicli produttivi, entrate
e dettato dal dolo finalizzato alla elusione della norma e dal ed uscite di prodotti e materie prime per raggiungere
concorso, appunto doloso, tra produttore e terzo affidatario; induttivamente queste informazioni in via surrogatoria
evento illegale che andrebbe ad azzerare automaticamente rispetto ai registri di carico e scarico non tenuti o conservati
i benefici di questa deroga a livello di responsabilità personale in modo incompleto ed inesatto.
del produttore. Va qui, inoltre, sottolineato e ribadito che il deposito
Ci sembra il caso, quindi, di ricordare che gli ulteriori temporaneo, per principio nazionale ed europeo, non può
obblighi amministrativi relativi al deposito temporaneo sono: assolutamente mai uscire dallo stretto luogo di produzione
l’invio del MUD (qualora previsto in relazione all’attività svolta dei rifiuti e come tale intendiamo la ristrettissima area
dal produttore), la tenuta corretta del formulario e l’osser- aziendale entro la quale i rifiuti sono stati prodotti. Deve
vanza del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi. trattarsi, quindi, di un’attività strettamente chiusa – anche a
livello strutturale/tipografico – all’interno del ciclo aziendale.
3 3.. LLaa vveerriiffiiccaa ddii uunn ddeeppoossiittoo tteemmppoorraanneeoo Conferma questo principio il concetto di “luogo di
Una volta individuato un deposito temporaneo, produzione” perché solo presso “il luogo dove sono prodotti”
l’accertamento comunque non è semplice, giacché l’onere i rifiuti, è consentito effettuare il deposito temporaneo. Al
della prova di eventuali superamenti rilevanti di tempi, modi riguardo, l’art. 183, comma 1, lett. i), D.L.vo n. 152/2006,
d diirriittttoo&&aammbbiieennttee • 4 • da “Il Forestale” n. 38/2007 d diirriittttoo&&aammbbiieennttee • 5 • da “Il Forestale” n. 38/2007

