Page 41 - Il Forestale n. 38
P. 41
6
A nostro avviso, se volessimo accettare questa nuova
✄
figura, manca comunque un elemento positivo qualificante I ILL DDEEPPOOSSIITTOO TTEEMMPPOORRAANNEEOO DDEEII RRIIFFIIUUTTII
che lo contraddistingua perlomeno dalla messa in riserva. N NEELL TT..UU.. AAMMBBIIEENNTTAALLEE
Allo stato di fatto, quindi, ci chiediamo anche su quali basi
possano essere concesse le autorizzazioni: solo sulla a cura del Dott. Maurizio Santoloci
constatazione che il deposito temporaneo non rispetta le
condizioni fissate dalla legge? Sembra facile, a questo punto, Magistrato
ipotizzare che una tale previsione possa aprire la strada a Docente presso la scuola CfS
possibili smaltimenti illeciti di rifiuti coperti, però, da questo Direttore www.dirittoambiente.com
paradosso legislativo. e della Dott.ssa Valentina Vattani
Nondimeno, se si confronta l’allegato II B della Direttiva
2006/12/CE (relativa ai rifiuti), è facile verificare come una
simile voce non sia prevista dal diritto comunitario. Le questioni inerenti il deposito temporaneo, lecito e
L’inserimento di questa nuova voce R14 all’allegato C fraudolento, rappresentano un punto cardine della normativa
della normativa italiana sui rifiuti è, quindi, un atto del tutto in materia di rifiuti, giacché il concetto teorico e la pratica
arbitrario del nostro legislatore che, come abbiamo detto, applicazione di tale prassi costituiscono da un lato interesse
non trova riscontro a livello comunitario e che per questo economico ed operativo primario per le aziende, dall’altro
deve ritenersi illegittimo. A rafforzare questo nostro fonte di gravi potenziali illeciti. Dunque, caratterizzare con
convincimento vi è anche la posizione della Corte di Giustizia esattezza i parametri costitutivi delle relative nozioni è
europea che ha da sempre ribadito come il deposito questione di preminente importanza.
temporaneo sia un’attività che "deve interpretarsi in modo
restrittivo" (v. Corte di Giustizia Ue – sentenza 5 ottobre 1 1.. LLaa nnuuoovvaa ddeeffiinniizziioonnee ddii ““ddeeppoossiittoo tteemmppoorraanneeoo””
1999 – cause riunite C-175/98 e C-177/98). Dunque, un Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera m) del D.L.vo n.
allargamento così ampio della figura del deposito 152/2006 per deposito temporaneo si intende “il raggrup-
temporaneo, che arriva fino a stravolgerne i presupposti e pamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo
le finalità, è a parere nostro inammissibile. È auspicabile, in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni”:
quindi, che si provveda al più presto a sanare questa a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodiben-
incongruenza del nostro testo rispetto alla normativa zodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli
comunitaria eliminando la voce in questione. in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né
policlorobifenili e policlorotrifenili in quantità superiore a 25
I I qquueessiittii vvaannnnoo iinnvviiaattii aallll’’iinnddiirriizzzzoo mmaaiill:: parti per milione (ppm);
d diirriittttooaammbbiieennttee@@ccoorrppooffoorreessttaallee..iitt I) i rriiffiiuuttii ppeerriiccoolloossii devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo le
seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
– con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle
quantità in deposito;
d diirriittttoo&&aammbbiieennttee • 8 • da “Il Forestale” n. 38/2007 d diirriittttoo&&aammbbiieennttee • 1 • da “Il Forestale” n. 38/2007
✄
definisce luogo di produzione dei rifiuti “uno o più edifici o esigenze aziendali, di conservare all’interno dell’area del
stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di luogo di produzione un quantitativo praticamente illimitato
un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all’avvio
dalle quali sono originati i rifiuti”. Il deposito temporaneo delle operazioni di recupero o di smaltimento entro il
presuppone, perciò, che il rifiuto non sia mai uscito dall’“area termine massimo di due mesi oppure, nel caso si tratti di
delimitata” entro la quale è svolta l’attività produttiva. rifiuti non pericolosi, entro il termine massimo di tre mesi;
Questo principio vale anche quando l’attività di deposito 2: il produttore dei rifiuti può scegliere, in alternativa, di
temporaneo sia affidata dal produttore ad altro soggetto conservare in deposito temporaneo all’interno dell’area
autorizzato alla gestione dei rifiuti. del luogo di produzione un quantitativo massimo di rifiuti
pericolosi corrispondente a 10 metri cubi o, nel caso di
4 4.. IIll ddeeppoossiittoo tteemmppoorraanneeoo RR1144:: llaa nnuuoovvaa ooppeerraazziioonnee ddii rifiuti non pericolosi, un quantitativo massimo di 20 metri
r reeccuuppeerroo cubi per un lasso di tempo maggiore rispetto i due e tre
Il deposito temporaneo, a particolari condizioni, può mesi prescritti per la prima ipotesi. Il termine per
essere operazione di recupero? mantenere il deposito temporaneo, comunque, non potrà
Una simile domanda potrebbe apparire, alla prima mai essere superiore ad un anno, anche qualora non si sia
impressione, quasi superflua. Sappiamo bene, infatti, che il raggiunto il quantitativo massimo di 10 o 20 metri cubi.
deposito temporaneo di per sè costituisce un’attività
derogatoria alla gestione dei rifiuti e quindi, come tale, non 2 2.. LL’’aaffffiiddaammeennttoo ddeell ddeeppoossiittoo tteemmppoorraanneeoo aadd uunn ssooggggeettttoo
potrebbe mai consistere, a qualsiasi condizione, in un’ope- g geessttoorree
razione rientrante proprio nella gestione del rifiuto. Eppure Come è logico che sia, il deposito temporaneo deve
non è così insolito porsi tale domanda dato che nel nuovo essere effettuato dal produttore del rifiuto, tuttavia il D.L.vo
testo normativo il deposito temporaneo, qualora non n.152/2006 introduce una figura nuova nella fattispecie che
vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa è quella del ““ssooggggeettttoo aaffffiiddaattaarriioo ddeell ddeeppoossiittoo tteemmppoorraanneeoo””..
vigente, è stato inserito proprio tra le operazioni di recupero Tale novità è contenuta nel secondo periodo dell’art. 208,
dei rifiuti, e precisamente alla voce R14 dell’allegato C alla comma 17, del citato decreto, laddove si dispone che “(…) La
parte quarta del D.L.vo n. 156/2006: “Deposito temporaneo, medesima esclusione opera anche quando l’attività di
prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal
qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione dei
normativa vigente”. rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore
Vediamo quali possono essere i punti certi di questa all’affidatario del deposito temporaneo costituisce adem-
novità. pimento agli obblighi di cui all’articolo 188, comma 3 (…)”.
a) Il deposito temporaneo R14 si pone come una figura Questa innovazione, sul piano pratico, consente che si
distinta rispetto alla messa in riserva dei rifiuti destinati alle verifichi uno spostamento di responsabilità (anche penale)
altre operazioni di recupero elencate nell’allegato C alla dal produttore al soggetto gestore in merito a tutto ciò che
parte quarta del c.d. T.U. ambientale. concerne la gestione del deposito temporaneo. Tuttavia,
b) Il deposito temporaneo R14, essendo operazione di per evitare che questa previsione vada a costituire solo un
d diirriittttoo&&aammbbiieennttee • 6 • da “Il Forestale” n. 38/2007 d diirriittttoo&&aammbbiieennttee • 3 • da “Il Forestale” n. 38/2007

