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                A nostro avviso, se volessimo accettare questa nuova
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             figura, manca comunque un elemento positivo qualificante  I ILL DDEEPPOOSSIITTOO TTEEMMPPOORRAANNEEOO DDEEII RRIIFFIIUUTTII
             che lo contraddistingua perlomeno dalla messa in riserva.         N NEELL TT..UU.. AAMMBBIIEENNTTAALLEE
             Allo stato di fatto, quindi, ci chiediamo anche su quali basi
             possano essere concesse le autorizzazioni: solo sulla                 a cura del Dott. Maurizio Santoloci
             constatazione che il deposito temporaneo non rispetta le
             condizioni fissate dalla legge? Sembra facile, a questo punto,                              Magistrato
             ipotizzare che una tale previsione possa aprire la strada a               Docente presso la scuola CfS
             possibili smaltimenti illeciti di rifiuti coperti, però, da questo   Direttore www.dirittoambiente.com
             paradosso legislativo.                                                 e della Dott.ssa Valentina Vattani
                Nondimeno, se si confronta l’allegato II B della Direttiva
             2006/12/CE (relativa ai rifiuti), è facile verificare come una
             simile voce non sia prevista dal diritto comunitario.   Le questioni inerenti il deposito temporaneo, lecito e
                L’inserimento di questa nuova voce R14 all’allegato C  fraudolento, rappresentano un punto cardine della normativa
             della normativa italiana sui rifiuti è, quindi, un atto del tutto  in materia di rifiuti, giacché il concetto teorico e la pratica
             arbitrario del nostro legislatore che, come abbiamo detto,  applicazione di tale prassi costituiscono da un lato interesse
             non trova riscontro a livello comunitario e che per questo  economico ed operativo primario per le aziende, dall’altro
             deve ritenersi illegittimo. A rafforzare questo nostro  fonte di gravi potenziali illeciti. Dunque, caratterizzare con
             convincimento vi è anche la posizione della Corte di Giustizia  esattezza i parametri costitutivi delle relative nozioni è
             europea che ha da sempre ribadito come il deposito   questione di preminente importanza.
             temporaneo sia un’attività che "deve interpretarsi in modo
             restrittivo" (v. Corte di Giustizia Ue – sentenza 5 ottobre  1 1.. LLaa nnuuoovvaa ddeeffiinniizziioonnee ddii ““ddeeppoossiittoo tteemmppoorraanneeoo””
             1999 – cause riunite C-175/98 e C-177/98). Dunque, un   Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera m) del D.L.vo n.
             allargamento così ampio della figura del deposito    152/2006 per deposito temporaneo si intende “il raggrup-
             temporaneo, che arriva fino a stravolgerne i presupposti e  pamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo
             le finalità, è a parere nostro inammissibile. È auspicabile,  in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni”:
             quindi, che si provveda al più presto a sanare questa  a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodiben-
             incongruenza del nostro testo rispetto alla normativa  zodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli
             comunitaria eliminando la voce in questione.           in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né
                                                                    policlorobifenili e policlorotrifenili in quantità superiore a 25
                    I I qquueessiittii vvaannnnoo iinnvviiaattii aallll’’iinnddiirriizzzzoo mmaaiill::  parti per milione (ppm);
                      d diirriittttooaammbbiieennttee@@ccoorrppooffoorreessttaallee..iitt  I) i  rriiffiiuuttii ppeerriiccoolloossii devono essere raccolti ed avviati alle
                                                                    operazioni di recupero o di smaltimento secondo le
                                                                    seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
                                                                  – con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle
                                                                    quantità in deposito;
                 d diirriittttoo&&aammbbiieennttee • 8 • da “Il Forestale” n. 38/2007  d diirriittttoo&&aammbbiieennttee • 1 • da “Il Forestale” n. 38/2007

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             definisce luogo di produzione dei rifiuti “uno o più edifici o  esigenze aziendali, di conservare all’interno dell’area del
             stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di  luogo di produzione un quantitativo praticamente illimitato
             un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione  di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all’avvio
             dalle quali sono originati i rifiuti”. Il deposito temporaneo  delle operazioni di recupero o di smaltimento entro il
             presuppone, perciò, che il rifiuto non sia mai uscito dall’“area  termine massimo di due mesi oppure, nel caso si tratti di
             delimitata” entro la quale è svolta l’attività produttiva.  rifiuti non pericolosi, entro il termine massimo di tre mesi;
                Questo principio vale anche quando l’attività di deposito  2: il produttore dei rifiuti può scegliere, in alternativa, di
             temporaneo sia affidata dal produttore ad altro soggetto  conservare in deposito temporaneo all’interno dell’area
             autorizzato alla gestione dei rifiuti.                 del luogo di produzione un quantitativo massimo di rifiuti
                                                                    pericolosi corrispondente a 10 metri cubi o, nel caso di
             4 4.. IIll ddeeppoossiittoo tteemmppoorraanneeoo RR1144:: llaa nnuuoovvaa ooppeerraazziioonnee ddii  rifiuti non pericolosi, un quantitativo massimo di 20 metri
             r reeccuuppeerroo                                      cubi per un lasso di tempo maggiore rispetto i due e tre
                Il deposito temporaneo, a particolari condizioni, può  mesi prescritti per la prima ipotesi. Il termine per
             essere operazione di recupero?                         mantenere il deposito temporaneo, comunque, non potrà
                Una simile domanda potrebbe apparire, alla prima    mai essere superiore ad un anno, anche qualora non si sia
             impressione, quasi superflua. Sappiamo bene, infatti, che il  raggiunto il quantitativo massimo di 10 o 20 metri cubi.
             deposito temporaneo di per sè costituisce un’attività
             derogatoria alla gestione dei rifiuti e quindi, come tale, non  2 2.. LL’’aaffffiiddaammeennttoo ddeell ddeeppoossiittoo tteemmppoorraanneeoo aadd uunn ssooggggeettttoo
             potrebbe mai consistere, a qualsiasi condizione, in un’ope-  g geessttoorree
             razione rientrante proprio nella gestione del rifiuto. Eppure  Come è logico che sia, il deposito temporaneo deve
             non è così insolito porsi tale domanda dato che nel nuovo  essere effettuato dal produttore del rifiuto, tuttavia il D.L.vo
             testo normativo il deposito temporaneo, qualora non  n.152/2006 introduce una figura nuova nella fattispecie che
             vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa  è quella del ““ssooggggeettttoo aaffffiiddaattaarriioo ddeell ddeeppoossiittoo tteemmppoorraanneeoo””..
             vigente, è stato inserito proprio tra le operazioni di recupero  Tale novità è contenuta nel secondo periodo dell’art. 208,
             dei rifiuti, e precisamente alla voce R14 dell’allegato C alla  comma 17, del citato decreto, laddove si dispone che “(…) La
             parte quarta del D.L.vo n. 156/2006: “Deposito temporaneo,  medesima esclusione opera anche quando l’attività di
             prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti  deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal
             qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla  produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione dei
             normativa vigente”.                                  rifiuti.  Il conferimento di rifiuti da parte del produttore
                Vediamo quali possono essere i punti certi di questa  all’affidatario del deposito temporaneo costituisce adem-
             novità.                                              pimento agli obblighi di cui all’articolo 188, comma 3 (…)”.
             a) Il deposito temporaneo R14 si pone come una figura   Questa innovazione, sul piano pratico, consente che si
               distinta rispetto alla messa in riserva dei rifiuti destinati alle  verifichi uno spostamento di responsabilità (anche penale)
               altre operazioni di recupero elencate nell’allegato C alla  dal produttore al soggetto gestore in merito a tutto ciò che
               parte quarta del c.d. T.U. ambientale.             concerne la gestione del deposito temporaneo. Tuttavia,
             b) Il deposito temporaneo R14, essendo operazione di  per evitare che questa previsione vada a costituire solo un

                 d diirriittttoo&&aammbbiieennttee • 6 • da “Il Forestale” n. 38/2007  d diirriittttoo&&aammbbiieennttee • 3 • da “Il Forestale” n. 38/2007
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