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ABBANDONO DI RIFIUTI E DISCARICA ABUSIVA NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ



                     La  confisca  del-
               l’area adibita a discarica
               è stata ritenuta applica-
               bile, così come l’analoga
               misura  ablatoria  previ-
               sta per il trasporto illeci-
               to di rifiuti, quando l’at-
               tività  illecita  è  stata
               posta  in  essere  da  una
               persona  giuridica  attra-
               verso  i  propri  organi
               rappresentativi, ritenen-
               do che mentre a costoro
               è addebitabile la responsabilità penale per i singoli fatti di reato, le conseguenze
               patrimoniali ricadono sull’ente esponenziale in nome e per conto del quale le
               persone hanno agito, ad eccezione del caso in cui vi sia stata una rottura del rap-
               porto organico, per avere l’imputato agito di propria esclusiva iniziativa .
                                                                                     (27)
                     Le gravi conseguenze che comporta la confisca, a fronte di una sanzione
               penale che la cui esecuzione resta una remota possibilità, hanno ripetutamente
               reso necessario l’intervento della giurisprudenza di legittimità al fine di colloca-
               re esattamente entro la fattispecie astratta le condotte accertate che, spesso,
               vengono diversamente qualificate al solo fine di evitare la misura ablatoria.
                     Si è così chiarito che la discarica abusiva differisce dal mero abbandono di
               rifiuti, osservando che quest’ultimo si differenzia dalla prima in ragione della
               mera  occasionalità,  desumibile  da  elementi  indicativi,  quali  le  modalità  della
               condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un
               determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferi-
               mento), la quantità di rifiuti abbandonata, l’unicità dell’abbandono, mentre la
               discarica richiede una condotta abituale, come nel caso di plurimi conferimenti,
               ovvero un’unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiara-
               mente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco .
                                                                           (28)
                     Analogamente, si è stabilito che l’illecita gestione può riguardare, in deter-
               minati casi, condotte prodromiche al conferimento di un rifiuto in discarica,
               mentre la realizzazione o gestione di una discarica in assenza di autorizzazione


               (27)  Cass. Sez. Terza, n. 39027 del 28 agosto 2018, CAPRINO; Sez. Terza, n. 44426 del 16 novem-
                     bre 2004, VANGI; Sez. Terza, n. 299 del 9 gennaio 2004, ANDRISANO; Sez. Terza, n. 17349
                     del 28 aprile 2001, MINGIONE.
               (28)  V. Cass. Sez. Terza, n. 18399 dell’ 11 aprile 2017, PM in proc. COTTO.

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