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Il Corpo Forestale dello Stato per una moderna polizia giudiziaria ambientale
per nuove frontiere operative sostanziali e procedurali, al fine di favo-
rire livelli di sempre maggiore e più alta professionalità alle azioni di
contrasto alla criminalità ambientale.
Oggi le norme ambientali sono eterogenee, complesse e spesso disar-
ticolate tra loro. I principi a volte si presentano con diverse possibili
interpretazioni e, soprattutto, a volte manca un raccordo specifico tra
norme diverse ma incidenti nello stesso settore. In altri casi, sussistono
carenze di regole normative che sono affrontate dalle decisioni dei giu-
dici. Ancora: molto spesso le norme speciali (come quelle ambientali)
sono lette ed applicate dall’operatore di P.G. in modo autonomo ed iso-
lato rispetto ai principi generali dell’ordinamento, mentre la corretta
metodica presuppone una visione ampia del principio specifico armo-
nizzato con le norme-basi di fondo del sistema giuridico (il dolo e la
colpa, i principi di responsabilità soggettiva e le scriminanti e le cause di
giustificazione sono – ad esempio – il campo di maggiore esercizio pra-
tico ove una seppur ottima azione di P.G. sul fatto storico rischia di
restare priva di positivo esito dibattimentale se non ha tenuto conto
anche delle interpretazioni della giurisprudenza su questi punti; potre-
mo dunque avere sentenze conseguenti a questi accertamenti che poi
stabiliscono in modo apparentemente sorprendente che – nonostante le
evidenze degli elementi oggettivi repertati con foto e rilievo – in realtà
formalmente “il fatto non sussiste” o “non costituisce reato”).
Come è noto, tutte le sentenze emesse dai Tribunali e dalle Corti di
Appello formano la giurisprudenza che si chiama “di merito”. Tutte le
sentenze emesse dalla Corte di Cassazione formano la giurisprudenza
che si chiama “di legittimità”. Ogni sentenza (che può essere lunga
decine di pagine) è poi riassunta in un estratto di poche righe che si
chiama “massima”. Le “massime” della Cassazione sono naturalmente
più autorevoli perché provengono dall’organo di vertice.
La giurisprudenza non può certo creare innovazioni legislative, ma
esercita comunque un ruolo fondamentale per due motivi. Da un lato,
orienta l’interpretazione delle leggi verso un determinato indirizzo per-
ché non sempre è palese ed univoco il dettato di una norma. Dall’altro,
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consente di supplire parzialmente a delle carenze normative creando
applicazioni di norme parallele e similari in quel vuoto legislativo in via
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