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Il Corpo Forestale dello Stato per una moderna polizia giudiziaria ambientale


               per nuove frontiere operative sostanziali e procedurali, al fine di favo-
               rire livelli di sempre maggiore e più alta professionalità alle azioni di
               contrasto alla criminalità ambientale.
                  Oggi le norme ambientali sono eterogenee, complesse e spesso disar-
               ticolate tra loro. I principi a volte si presentano con diverse possibili
               interpretazioni e, soprattutto, a volte manca un raccordo specifico tra
               norme diverse ma incidenti nello stesso settore. In altri casi, sussistono
               carenze di regole normative che sono affrontate dalle decisioni dei giu-
               dici. Ancora: molto spesso le norme speciali (come quelle ambientali)
               sono lette ed applicate dall’operatore di P.G. in modo autonomo ed iso-
               lato rispetto ai principi generali dell’ordinamento, mentre la corretta
               metodica presuppone una visione ampia del principio specifico armo-
               nizzato con le norme-basi di fondo del sistema giuridico (il dolo e la
               colpa, i principi di responsabilità soggettiva e le scriminanti e le cause di
               giustificazione sono – ad esempio – il campo di maggiore esercizio pra-
               tico ove una seppur ottima azione di P.G. sul fatto storico rischia di
               restare priva di positivo esito dibattimentale se non ha tenuto conto
               anche delle interpretazioni della giurisprudenza su questi punti; potre-
               mo dunque avere sentenze conseguenti a questi accertamenti che poi
               stabiliscono in modo apparentemente sorprendente che – nonostante le
               evidenze degli elementi oggettivi repertati con foto e rilievo – in realtà
               formalmente “il fatto non sussiste” o “non costituisce reato”).
                  Come è noto, tutte le sentenze emesse dai Tribunali e dalle Corti di
               Appello formano la giurisprudenza che si chiama “di merito”. Tutte le
               sentenze emesse dalla Corte di Cassazione formano la giurisprudenza
               che si chiama “di legittimità”. Ogni sentenza (che può essere lunga
               decine di pagine) è poi riassunta in un estratto di poche righe che si
               chiama “massima”. Le “massime” della Cassazione sono naturalmente
               più autorevoli perché provengono dall’organo di vertice.
                  La giurisprudenza non può certo creare innovazioni legislative, ma
               esercita comunque un ruolo fondamentale per due motivi. Da un lato,
               orienta l’interpretazione delle leggi verso un determinato indirizzo per-
               ché non sempre è palese ed univoco il dettato di una norma. Dall’altro,
          A
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               consente di supplire parzialmente a delle carenze normative creando
               applicazioni di norme parallele e similari in quel vuoto legislativo in via
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