Page 24 - Silvae MAggio Agosto
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di  delitti,  non  essendo  affatto    richiesto  che  i    solidali  li    pongano
          effettivamente  in  essere,  né  tantomeno che  l’attività  delittuosa  raggiunga
          determinati  livelli  quantitativi  rispetto  all’esercizio  delle  funzioni  lecite
          dell’ente. Inoltre, l’apparente bassa incidenza   dell’ attività   illecita   risente
          inevitabilmente  della  durata delle investigazioni e anche dell’andamento
          del settore oleario, soggetto a forti variazioni a seconda dell’annata.
          In definitiva, il calcolo di una percentuale di masse olearie non conformi
          rispetto  a  quelle  lecitamente  trattate,  oltre  ad  apparire  sostanzialmente
          indifferente  ai  fini  della sussistenza del delitto  associativo, si  basava su
          dati parziali e non comparabili tra loro.
          L’ipotesi contestata non era, dunque, un mero concorso di persone nei vari
          reati  descritti,  ma  si  trattava  di  una  vera  e  propria  associazione  per
          delinquere, la cui pericolosità era data proprio dalla esistenza di un piano
          criminoso, pienamente conosciuto  e  condiviso dai  componenti,  volto  alla
          stabile commissione di reati di frode in commercio mediante l’avvalimento
          di una struttura organizzata.
          Unitamente  vi  era  anche  la  contestazione  della  responsabilità
          amministrativa dell’ente ex D. Lgs. 231/2001.
          Nella sentenza di secondo grado , la Corte d’Appello di Firenze ha assolto,
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          ai sensi del dell’art. 530 c.p.p. , gli imputati dal reato associativo per difetto
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          di  prova  adeguata,  in  quanto  “occorre  non  confondere  il  requisito
          dell’organizzazione dell’associazione criminale con la struttura operativa lecita di
          un ente preesistente, atteso che altrimenti qualsivoglia   attività   plurisoggettiva

          illecita    commessa     esercitando     una  impresa  per  ciò  solo  configurerebbe  una

          associazione penalmente rilevante ai sensi dell’art. 416 c.p.”.
          La  sentenza,  unitamente  alla  giurisprudenza  precedente,  afferma  che  nel
          caso specifico, al fine della configurazione dell’associazione per delinquere,
          bisognava  verificare   se  gli  imputati   avessero   proceduto   a   indirizzare
          in  modo  generale  l’attività  della  società per scopi criminali, distorcendone

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          23  Corte d’appello di Firenze, Sez. II Penale, 22 settembre 2020, n. 2766, V. e altri, inedita.
          24  Sentenza di assoluzione: “se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non
          costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona
          non  imputabile  o  non punibile per  un’altra  ragione,  il giudice pronuncia  sentenza  di  assoluzione
          indicandone la causa del dispositivo. (…”).


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