Page 26 - Silvae MAggio Agosto
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Infatti, i delitti di frode nell’esercizio del commercio sono stati contestati fino
al 2012, ma tale fattispecie criminosa è divenuta autonomamente
intercettabile solo a partire dal 2013 .
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Per quanto riguarda le condanne per le frodi in commercio c.d. storiche,
commesse prima dell’inizio delle indagini ed emerse da scritture e
distinte base in cui venivano annotate le varie miscelazioni, la
Corte ha condannato gli imputati ai sensi dell’art. 515 c.p. e ha stabilito la
responsabilità amministrativa dell’ente ex art. 8 comma 1 lett. b) D. Lgs n.
231/2001 .
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É stata, inoltre, stabilita la confisca per equivalente in base all’art. 19 D.
Lgs. 231 / 2001 , laddove il profitto del reato oggetto del provvedimento
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ablativo s’identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata
derivazione causale dal reato presupposto, che coincide, quindi, con il
prezzo di vendita illecitamente conseguito.
Infine, riguardo alla sanzione pecuniaria da irrogare all’ente ex art. 25 bis,
c.1, lett. a) D. Lg 231/2001 per la sua responsabilità derivante dai reati di
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frode in commercio, la società era pienamente coinvolta con un notevole
grado di responsabilità a livello gestionale, per cui la sanzione di euro 42.000
ha rispettato la relativa incidenza delle condotte rispetto all’intera attività
imprenditoriale posta in essere nel periodo di riferimento dal Presidente del
C.d.A.
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26 In base all’art. 266 c.p.p., comma 1, lett. f), inserita dall’art. 14 comma 3 della Legge 14 gennaio
2013 n.9.
27 Il quale afferma che “la responsabilità dell’ente sussiste anche quando il reato si estingue per una
causa diversa dall’amnistia”.
28 Rubricato Confisca, secondo cui “nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di
condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita
al danneggiato. (…) Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può
avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del
reato”.
29 In base al quale “in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di
falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento,
si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: per il delitto di cui all’articolo 453 la sanzione
pecuniaria da trecento a ottocento quote; (…)”.
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