Page 26 - Silvae MAggio Agosto
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Infatti, i delitti di frode nell’esercizio del commercio sono stati contestati fino
          al  2012,  ma  tale  fattispecie  criminosa  è  divenuta  autonomamente
          intercettabile solo a partire dal 2013 .
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          Per quanto riguarda le condanne per le frodi in commercio c.d. storiche,
          commesse    prima    dell’inizio    delle    indagini    ed    emerse  da  scritture  e
          distinte   base   in    cui    venivano    annotate    le    varie miscelazioni, la
          Corte ha condannato gli imputati ai sensi dell’art. 515 c.p. e ha stabilito la
          responsabilità amministrativa dell’ente ex art. 8 comma 1 lett. b) D. Lgs n.
          231/2001 .
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          É  stata,  inoltre,  stabilita  la confisca per equivalente  in  base  all’art. 19   D.
          Lgs.  231 / 2001 ,  laddove   il  profitto del   reato oggetto del provvedimento
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          ablativo  s’identifica  con  il  vantaggio  economico  di  diretta  e  immediata
          derivazione  causale  dal  reato  presupposto,  che  coincide,  quindi,  con  il
          prezzo di vendita illecitamente conseguito.
          Infine, riguardo alla sanzione pecuniaria da irrogare all’ente ex art. 25 bis,
          c.1, lett. a) D. Lg 231/2001  per la sua responsabilità derivante dai reati di
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          frode in commercio, la società era pienamente coinvolta con un notevole

          grado di responsabilità a livello gestionale, per cui la sanzione di euro 42.000
          ha rispettato la relativa incidenza delle condotte rispetto all’intera attività
          imprenditoriale posta in essere nel periodo di riferimento dal Presidente del
          C.d.A.



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          26  In base all’art. 266 c.p.p., comma 1, lett. f), inserita dall’art. 14 comma 3 della Legge 14 gennaio
          2013 n.9.
          27  Il quale afferma che “la responsabilità dell’ente sussiste anche quando il reato si estingue per una
          causa diversa dall’amnistia”.
          28   Rubricato  Confisca,  secondo  cui  “nei  confronti  dell’ente  è  sempre  disposta,  con  la  sentenza  di
          condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita
          al danneggiato. (…) Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può
          avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del
          reato”.
          29  In base al quale “in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di
          falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento,
          si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: per il delitto di cui all’articolo 453 la sanzione
          pecuniaria da trecento a ottocento quote; (…)”.


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