Page 25 - Silvae MAggio Agosto
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la struttura e il funzionamento, ovvero se gli stessi avessero creato uno
specifico e autonomo organismo ad hoc rispetto alla medesima società,
ovvero una parallela attività dotata di autonoma operatività delittuosa.
In caso contrario, i fatti incriminati sarebbero corrisposti più a proiezioni
criminose soggettive dei singoli componenti della struttura operativa
lecita dell’impresa, più correttamente qualificabili come “reati fine” di una
associazione. Inoltre, le false registrazioni al S.I.A.N. e l’occultamento della
documentazione extracontabile non sono apparse, alla Corte, caratteristiche
riconducibili esclusivamente ad una “societas sceleris”, risultando compatibili
anche con un concorso di persone nel reato continuato.
Il Collegio revocava, altresì, la condanna ex art. 24-ter D.lgs. n. 231/2001
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mediante l’assoluzione della società in quanto non è stata ritenuta idonea
l’erogazione del minimo edittale giustificato dalla parzialità dei dati
investigativi e dalla minima percentuale di attività illecita accertata rispetto
a quella lecita, trattandosi di argomentazione palesemente in contrasto con
il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.
La Corte ha assolto, inoltre, gli imputati per le frodi in commercio c.d. all’
attualità, per insussistenza del fatto, in quanto le captazioni durante
le indagini che hanno consentito di appurare le difformità relative alla
qualità e alla provenienza geografica, tra i dati evincibili dai documenti
di trasporto e di vendita e quelli relativi alle masse confluite nelle
miscelazioni, erano state disposte per il reato associativo, come detto non
riconosciuto dalla Corte.
A tal proposito, l’art. 270, comma 1, del Codice di Procedura Penale afferma
che “i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti
diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per
l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza”, e quindi
non sono utilizzabili nel caso specifico dell’art. 515 c.p., in quanto lo stesso
non prevede l’arresto in flagranza.
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25 Rubricato Delitti di criminalità organizzata: “In relazione alla commissione di taluno dei delitti di
cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo (…) si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a
mille quote. (…)”.
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