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Editoriale







                  L’AMBIENTE DA BENE A VALORE



                                        di Stefano Cazora




                      a Costituzione è il DNA di uno Stato, essa contiene la sua
                      genesi ed evoluzione. Come accade per la molecola fonda-
               Lmentale che regola la vita degli uomini, così la modificazione
            della Carta non è opera semplice. Quest’ultima è possibile solo dopo
            che i valori e i precetti che si vogliono cambiare o aggiungere sono stati
            sedimentati in quel particolare crogiuolo preparatorio che è la costitu-
            zione materiale di un popolo, il comune sentire.
               Pur se in ritardo e fra mille difficoltà il Legislatore si appresta ad ese-
            guire una delicata ed importante operazione di ingegneria costituziona-
            le: inserire nella Carta, tra i diritti fondamentali, anche la tutela dell’am-
            biente. Occorre sancire con la forza del diritto quello che ormai da anni
            ogni cittadino, particella elementare dello Stato, ha dato per acquisito.
               Non c’è dubbio che esiste una stretta relazione fra ambiente e tute-
            la dei diritti. Eppure dopo la ventata movimentista dell’ambientalismo,
            dopo le convenzioni internazionali in materia, dopo l’avvento della
            Costituzione Europea, ancora oggi manca una qualificazione giuridica
            di ambiente e, seppure il termine abbia fatto per la prima volta timida-
            mente ingresso nel 2001 con la riforma del Titolo V, finora il
            Legislatore costituzionale ha perso l’occasione per tramutare il concet-
            to di ambiente da “bene” a “valore”.
               Anche nel complesso campo sanzionatorio la consapevolezza di
            questo valore ha suscitato un deciso movimento riformatore, tanto che
            la Commissione per la riforma del codice penale ha avviato una gene-
            rale rivisitazione degli illeciti ambientali prevedendo il loro inserimento
            nella parte speciale del Codice. Si tratta di una novità non solo sotto il   .2
            profilo sistematico, ma anche perché le fattispecie previste assumono la     oI-n
            qualifica di delitti. Una proposta coraggiosa ma necessaria benché,          n
                                                                                         n
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