Page 143 - Rassegna 2025-Edizione Speciale 1
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PolitiChe di Prevenzione e ContrASto Al Crimine di genere in itAliA
ed in AlCuni PAeSi euroPei ed extrAuroPei
tuttavia, la polizia ha deciso di non andare avanti, facendo scadere i termini
per il caso .
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l’analisi di amnesty si mostra attenta anche ai rischi legati alla cosiddetta vit-
timizzazione secondaria, tristemente connessa allo sviluppo di un processo su fatti
così delicati.
Con la nostra ricerca sul campo, intervistando le vittime (45 donne) e coinvolgen-
do le associazioni, abbiamo scoperto che le sopravvissute allo stupro si trovano a dover
combattere stereotipi e falsi miti dentro e fuori le aule giudiziarie, così a=erma tina
marinari , citando alcuni esempi: A una donna vittima di violenza sessuale hanno
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chiesto cosa avesse fatto di sbagliato per incitare quella violenza, le hanno chiesto se
aveva bevuto, se aveva reagito per evitare lo stupro. in un altro caso un procuratore
generale si è chiesto come è possibile rovinare la vita di uno studente, imputato per vio-
lenza sessuale, per una sciocchezza compiuta una sera perché ubriaco. un’altra soprav-
vissuta ha raccontato di aver parlato della violenza con la madre, ricevendo come
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risposta: eppure ti ho educato bene .
ma se da un lato rivivere un fatto così drammatico nelle aule di un tribunale
è un rischio del dibattimento e dell’inviolabile diritto di difesa, a parere dello scri-
vente, dall’altro dovrebbe essere compito del legislatore predisporre le condizioni
a.nché tale rischio sia ridotto al minimo. Per ovvie ragioni si riprende ad esempio
il modello danese in cui le vittime possono essere difese gratuitamente e rendere
testimonianza da remoto attraverso sistemi audiovisivi per non incontrare l’autore
della violenza. altro fattore di rischio di vittimizzazione secondaria è un’eccessiva
lunghezza del processo che sappiamo bene essere problema, ormai, sistematico del
nostro Paese.
dopo la ricerca del 2018, amnesty ha svolto analoga indagine in italia, evi-
denziando le stesse problematiche presenti nei paesi nordici: un forte pregiudizio
nelle aule dei tribunali e un ritardo nei processi, fattori che inducono le donne a
non denunciare. l’analisi prosegue e termina in ossequio alla campagna #iolochiedo
per modiZcare l’articolo 609-bis del codice penale a.nché venga fatta esplicita
menzione del concetto di “consenso”. giova precisare come la mancanza di con-
senso in un rapporto a sfondo sessuale sia riconosciuta nella convenzione di
istanbul come stupro e che quindi i paesi aderenti a ciò dovrebbero conformare le
proprie norme interne.
38 cfr. idem.
39 già responsabile Amnesty international italia.
40 cfr. e cit. il paradosso dei Paesi nordici, primi per parità ma indietro sulla violenza di genere,
ilsole24ore
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