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CONFERENZE



             eventualmente emettere ordinanze cautelari e sequestri preventivi anche prima
             della dichiarazione di fallimento. Ad esempio, nel procedimento seguito all’in-
             dagine denominata “Cerberus”, che vedeva coinvolti appartenenti alle famiglie
             Barbaro - Papalia operanti nel territorio a sud-ovest di Milano, gli imputati stan-
             no scontando la pena per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata dall’art. 7
             D.L. 152/1991. La ‘ndrangheta in cambio dei servigi prestati - la “protezione”
             in senso lato, compresa la possibilità di operare in quel territorio in regime di
             sostanziale  monopolio  -  ha  proceduto  alla  “cannibalizzazione”  della  società
             infiltrata, costringendo l’imprenditore colluso a pagare una tangente sempre
             più  elevata,  mascherata  da  una  serie  di  fatture  fittizie  emesse  da  un  terzo
             imprenditore compiacente. A questo proposito si sottolinea come gli imputati
             hanno riportato condanna definitiva anche per le violazioni di cui al D.Lgs.
             74/2000.
                  Allo stesso modo si sono verificate situazioni in cui la condotta degli orga-
             ni apicali del sodalizio criminoso integrava fattispecie penali costituenti presup-
             posto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001. I più frequenti sono i reati aggra-
             vati ex art. 7 D.L. 152/1991 quali il 12-quinquies, D.L. 306/1992 e il delitto di cui
             all’art.  513-bis  c.p.  Ad  esempio  la  Legge  231/2001  “ha  trovato  applicazione
             sempre in una vicenda legata ai Barbaro - Papalia con riferimento a due società,
             una finanziaria ed una immobiliare i cui soci occulti erano gli esponenti di detta
             famiglia. Tuttavia il sistema del D.Lgs. 231 pare attagliarsi a imprese lecite che
             saltuariamente  commettono  reati  e  non  ad  imprese  totalmente  illecite  per  i
             mezzi utilizzati o per le finalità perseguite ed all’evidenza insensibili a qualsiasi
             percorso di rientro nella legalità.
                  Anche i reati fiscali spesso formano oggetto di contestazione nei processi
             di criminalità organizzata. Recentemente la DDA di Milano ha contestato a sog-
             getti vicini a Cosa Nostra il reato di associazione per delinquere finalizzata alla
             commissione di reati tributari (emissione di fatture per operazioni inesistenti,
             dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti,
             sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), appropriazione indebita e
             riciclaggio, reati tutti aggravati dall’art. 7 D.L. 151/1992. Si tratta di soggetti che
             operavano attraverso una società consortile - il settore delle cooperative di ser-
             vizi è tra i più esposti al pericolo di infiltrazione - che lavorava per conto di
             Fiera Milano spa. Nel corso delle indagini sono state sequestrate somme in
             denaro contante nell’ordine di 7-800mila euro, nel momento in cui erano in
             viaggio per la Sicilia. Gli esponenti del crimine organizzato negli ultimi tempi
             sono portati a privilegiare i reati finanziari in luogo degli storici traffici di stu-
             pefacenti perché consentono cospicui guadagni con rischi giudiziari infinita-
             mente minori.


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