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2.1.3 RICHIESTA D’INTERVENTO DEL VETERINARIO che si configuri come reato, si procederà così come
il coinvolgimento del veterinario ASL è raccomandabile previsto dal “Protocollo operativo per ritrovamento
ai fini dell’esclusione di una possibile malattia infettiva, di fauna morta” (Allegato C).
come causa unica o concorrente nella morte dell’animale. 2.1.5 “ESTRATTO” DEL PROTOCOLLO OPERATIVO
Non è infatti da escludere a priori che un animale Ferma restando l’applicazione del protocollo sopra
apparentemente morto per investimento (o causa simile: menzionato, si riassumono di seguito alcune delle azioni
caduta, urto, ecc.), non fosse già debilitato per motivi previste più significative:
di altra natura (malattia infettiva). • la delimitazione dell’area, è fondamentale al fine
Inoltre, il successivo smaltimento della carcassa non di “congelare la scena del crimine”, si utilizza nastro
soggiace al Reg. 1069/2009 solo allorquando il Medico bianco e rosso impedendo ai non addetti ai lavori
Veterinario della ASL intervenuto escluda che la stessa l’avvicinamento alla carcassa e l’inquinamento del sito;
sia trasmettitore di malattia infettiva.
il raggio dell’area sarà adeguato all’evento osservato
2.1.4 RILIEVI (più ristretto in caso di morte per trappola o sparo,
Qualora dunque, da una prima speditiva analisi, venga più ampio qualora si sospetti avvelenamento);
certificata morte da incidente (investimento, caduta, ecc.) • si procede nell’immediatezza alla raccolta di sommarie
o ascrivibile a cause naturali, nonché fugato il dubbio che informazioni testimoniali, ove ci sia l’opportunità
l’evento accidentale sia stato eventualmente determinato di acquisire speditive informazioni da “chi possa
da un pregresso stato di defedamento dell’animale perché aver visto qualcosa”;
avvelenato, indossati i Dispositivi di Protezione • si fa riferimento alle figure istituzionali, e al Veterinario
Individuali (guanti in lattice, mascherina) si procede: eventualmente intervenuto, per gli accertamenti previsti
I) al rilievo di cui alla scheda (Allegato A); dalla legge (previa verifica della loro qualifica di PG - art.
II) al prelievo di alcuni peli con bulbo, o, meglio, di un 3 della legge n. 283/1962) o si nominano altre figure
campione di tessuto – circa 1 x 3 cm – o di altri istituzionali e non (del Parco, di fiducia), ausiliarie di PG;
campioni definiti dai rispettivi laboratori che • si procede all’ispezione del sito e della carcassa (a cura
effettueranno in sede le diverse analisi di laboratorio delle figure professionali intervenute sul sito) al fine
(Allegato B - dove sono riportate le indicazioni per di fissare (anche attraverso documentazione fotografica)
il prelievo, la conservazione, nonché spedizione ogni elemento che possa risultare utile per
del campione). l’inquadramento dell’evento;
Qualora, viceversa, l’animale (sempre sulla scorta • si procede alla redazione del verbale di accertamento
di un primo esame) appaia morto per avvelenamento, urgente su luoghi e cose;
a seguito di ferita da arma da fuoco o per altra azione • si effettua il sequestro probatorio dei reperti rinvenuti
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