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•  richiede l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente   2. PROTOCOLLO OPERATIVO
   e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sentito
 l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale      Le indicazioni di seguito fornite si riferiscono a 2 casistiche
 (ISPRA), per ogni intervento di immissione in natura (D.P.R.   principali: al rinvenimento di animale morto ed al ritrovamento
 357/97, art. 12);
 •  richiede per ogni attività di cattura a fini scientifici di lupi    di animale ferito o intrappolato.
               Si illustra inoltre la casistica relativa al recupero/rinvenimento di
   sia un’autorizzazione regionale (L. 157/92, art. 4), sia   esemplari ibridi tra lupo e cane.
 un’autorizzazione del MATTM (D.P.R. 357/97, art. 11).


    A completamento del quadro normativo va fatto cenno:
 •  al reg. 1069/2009 relativamente a quanto previsto dall’Art. 2   2.1  Rinvenimento di animale morto
 comma 2 lettera a) in merito allo smaltimento delle carcasse
 di animali selvatici rinvenuti morti e sospette di essere infette      Le indicazioni che seguono sintetizzano le azioni da porre
 o affette da malattie trasmissibili all’uomo od agli animali;  in essere qualora si intervenga su un animale morto.
 •  all’ordinanza del Ministero della salute del 18/12/2008    2.1.1  ACQUISIZIONE DATI DELLA PERSONA CHE HA
 come aggiornata e prorogata il 19/03/2009, il 10/02/2010,    EFFETTUATO IL RITROVAMENTO E/O LA SEGNALAZIONE
 il 10/02/2012, il 03/03/2014 e il 10/02/2015 relativa ai casi   Pervenuta la segnalazione di un esemplare di canide
 di avvelenamento di esemplari di specie domestica o selvatica;  morto, occorre intervenire sul sito di ritrovamento
 •  alla legge n. 189 del 20/07/2004 sulle disposizioni concernenti   acquisendo in primo luogo i dati di chi ha ritrovato e/o ha
 il divieto di maltrattamento degli animali con le modifiche    segnalato il ritrovamento e raccogliere informazione sulle
 al Codice Penale e all’introduzione degli articoli 544 bis e ter;  modalità dell’ avvenuto ritrovamento.
 •  al Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione
 della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente   2.1.2   DELIMITAZIONE DEL SITO D’INTERESSE

 che ha modificato il codice penale inserendo l’Art. 727-bis   In linea di massima e ove non occorrano motivi diversi
 (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di   di ordine pubblico (ad esempio: animale in mezzo
 esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;   alla carreggiata con rischio d’incidente) che costringano
 •  all’Art. 300 (Danno ambientale) del Decreto Legislativo    a spostare la carcassa, si isola il sito di rinvenimento
 3 aprile 2006, n. 152.  dell’animale al fine di non consentire l’avvicinamento
                     di terzi e di preservare l’integrità dell’area da eventuali
                     inquinamenti o distruzione di quanto in essa contenuto.







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