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• richiede l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente 2. PROTOCOLLO OPERATIVO
e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sentito
l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Le indicazioni di seguito fornite si riferiscono a 2 casistiche
(ISPRA), per ogni intervento di immissione in natura (D.P.R. principali: al rinvenimento di animale morto ed al ritrovamento
357/97, art. 12);
• richiede per ogni attività di cattura a fini scientifici di lupi di animale ferito o intrappolato.
Si illustra inoltre la casistica relativa al recupero/rinvenimento di
sia un’autorizzazione regionale (L. 157/92, art. 4), sia esemplari ibridi tra lupo e cane.
un’autorizzazione del MATTM (D.P.R. 357/97, art. 11).
A completamento del quadro normativo va fatto cenno:
• al reg. 1069/2009 relativamente a quanto previsto dall’Art. 2 2.1 Rinvenimento di animale morto
comma 2 lettera a) in merito allo smaltimento delle carcasse
di animali selvatici rinvenuti morti e sospette di essere infette Le indicazioni che seguono sintetizzano le azioni da porre
o affette da malattie trasmissibili all’uomo od agli animali; in essere qualora si intervenga su un animale morto.
• all’ordinanza del Ministero della salute del 18/12/2008 2.1.1 ACQUISIZIONE DATI DELLA PERSONA CHE HA
come aggiornata e prorogata il 19/03/2009, il 10/02/2010, EFFETTUATO IL RITROVAMENTO E/O LA SEGNALAZIONE
il 10/02/2012, il 03/03/2014 e il 10/02/2015 relativa ai casi Pervenuta la segnalazione di un esemplare di canide
di avvelenamento di esemplari di specie domestica o selvatica; morto, occorre intervenire sul sito di ritrovamento
• alla legge n. 189 del 20/07/2004 sulle disposizioni concernenti acquisendo in primo luogo i dati di chi ha ritrovato e/o ha
il divieto di maltrattamento degli animali con le modifiche segnalato il ritrovamento e raccogliere informazione sulle
al Codice Penale e all’introduzione degli articoli 544 bis e ter; modalità dell’ avvenuto ritrovamento.
• al Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione
della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente 2.1.2 DELIMITAZIONE DEL SITO D’INTERESSE
che ha modificato il codice penale inserendo l’Art. 727-bis In linea di massima e ove non occorrano motivi diversi
(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di di ordine pubblico (ad esempio: animale in mezzo
esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; alla carreggiata con rischio d’incidente) che costringano
• all’Art. 300 (Danno ambientale) del Decreto Legislativo a spostare la carcassa, si isola il sito di rinvenimento
3 aprile 2006, n. 152. dell’animale al fine di non consentire l’avvicinamento
di terzi e di preservare l’integrità dell’area da eventuali
inquinamenti o distruzione di quanto in essa contenuto.
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