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•  richiede l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente                           2. PROTOCOLLO OPERATIVO
             e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sentito
              l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale                       Le indicazioni di seguito fornite si riferiscono a 2 casistiche
              (ISPRA), per ogni intervento di immissione in natura (D.P.R.                         principali: al rinvenimento di animale morto ed al ritrovamento
              357/97, art. 12);
           •  richiede per ogni attività di cattura a fini scientifici di lupi                      di animale ferito o intrappolato.
                                                                                                   Si illustra inoltre la casistica relativa al recupero/rinvenimento di
             sia un’autorizzazione regionale (L. 157/92, art. 4), sia                              esemplari ibridi tra lupo e cane.
              un’autorizzazione del MATTM (D.P.R. 357/97, art. 11).


           A completamento del quadro normativo va fatto cenno:
           •  al reg. 1069/2009 relativamente a quanto previsto dall’Art. 2                   2.1  Rinvenimento di animale morto
              comma 2 lettera a) in merito allo smaltimento delle carcasse
              di animali selvatici rinvenuti morti e sospette di essere infette                    Le indicazioni che seguono sintetizzano le azioni da porre
              o affette da malattie trasmissibili all’uomo od agli animali;                        in essere qualora si intervenga su un animale morto.
           •  all’ordinanza del Ministero della salute del 18/12/2008                              2.1.1  ACQUISIZIONE DATI DELLA PERSONA CHE HA
              come aggiornata e prorogata il 19/03/2009, il 10/02/2010,                                  EFFETTUATO IL RITROVAMENTO E/O LA SEGNALAZIONE
              il 10/02/2012, il 03/03/2014 e il 10/02/2015 relativa ai casi                              Pervenuta la segnalazione di un esemplare di canide
              di avvelenamento di esemplari di specie domestica o selvatica;                             morto, occorre intervenire sul sito di ritrovamento
           •  alla legge n. 189 del 20/07/2004 sulle disposizioni concernenti                            acquisendo in primo luogo i dati di chi ha ritrovato e/o ha
              il divieto di maltrattamento degli animali con le modifiche                                segnalato il ritrovamento e raccogliere informazione sulle
              al Codice Penale e all’introduzione degli articoli 544 bis e ter;                          modalità dell’ avvenuto ritrovamento.
           •  al Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione
              della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente                         2.1.2   DELIMITAZIONE DEL SITO D’INTERESSE

              che ha modificato il codice penale inserendo l’Art. 727-bis                                In linea di massima e ove non occorrano motivi diversi
              (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di                                  di ordine pubblico (ad esempio: animale in mezzo
              esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;                                alla carreggiata con rischio d’incidente) che costringano
           •  all’Art. 300 (Danno ambientale) del Decreto Legislativo                                    a spostare la carcassa, si isola il sito di rinvenimento
              3 aprile 2006, n. 152.                                                                     dell’animale al fine di non consentire l’avvicinamento
                                                                                                         di terzi e di preservare l’integrità dell’area da eventuali
                                                                                                         inquinamenti o distruzione di quanto in essa contenuto.







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