Page 51 - Notiziario 2025-5
P. 51
A PROPOSITO DI...
TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER UFFICIALI DI COMPLEMENTO
nomina a Capitano di Vascello e con lui ad altri tredici
professionisti, per lo più imprenditori o scienziati, che
dopo aver svolto la carriera militare vennero richiamati
e promossi fino al grado di ammiraglio per “meriti ec-
cezionali”, con il foglio d’ordine n. 142 del 20 giugno
1936 del Ministero della Marina. Il messaggio, sebbene
toccasse al momento solo il comparto marittimo, era
inequivocabile: chi avesse saputo trasformare il sapere
in patrimonio strategico per la Nazione poteva trovare
posto nei quadri militari, non solo attraverso l’iter ac-
cademico tradizionale, ma con un percorso parallelo e
complementare, e quindi anche e soprattutto radicato
nell’esperienza civile.
Benché la sua applicazione fosse inizialmente limitata,
come si diceva, alla Regia Marina, la Legge Marconi
sanciva un principio rivoluzionario destinato a influenzare
tutte le Forze Armate: riconoscere il valore di competenze
tecnico-scientifiche e professionali maturate in ambito
civile e integrarle nei ranghi militari, affiancando così
al percorso tradizionale degli ufficiali di carriera un
contributo specialistico immediatamente spendibile
nelle nuove esigenze operative. Per l’Arma dei Carabinieri,
da qualche decennio a questa parte, tale approccio ha
assunto un valore sempre più significativo, legittimando
l’inserimento di giuristi, medici, ingegneri, scienziati, le modalità di nomina degli ufficiali nel Regio Esercito,
esperti in comunicazione e altri professionisti chiamati introducendo disposizioni specifiche anche per l’Arma
a rafforzare l’Istituzione con saperi di alto profilo. Già dei Carabinieri Reali. In particolare, per i marescialli
all’epoca, tuttavia, l’Arma, che per sua natura coniuga maggiori dell’Arma il limite massimo di età per l’am-
disciplina militare e funzioni di polizia, trovò in quella missione al grado di sottotenente in servizio permanente
possibilità una conferma del proprio bisogno strutturale fu fissato a 36 anni (art. 1). La stessa legge, all’articolo
di integrare competenze civili e specialistiche, quando i 27, stabilì inoltre che la nomina ad ufficiale di comple-
Carabinieri Reali erano ancora organicamente inquadrati mento dei Carabinieri potesse avvenire anche in tempo
come un’Arma del Regio Esercito, e non una forza di pace e senza necessità di esami di cultura o idoneità,
armata autonoma. a favore di determinate categorie di sottufficiali congedati
La Seconda guerra mondiale confermò ancora di più e o collocati a riposo, elevando in questi casi il limite
in modo drammatico questa necessità. In quei difficili massimo di età a 50 anni e dispensandoli dal servizio
anni furono impiegati centinaia di ufficiali di comple- di prima nomina.Tra le numerose figure che segnarono
mento nei più disparati reparti. Con la legge del 6 la storia del complemento e dell’Arma dei Carabinieri,
febbraio 1941, n. 149 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale mi sembra più che opportuno citare due figure simbolo
del 1° aprile 1941), vennero disciplinati i limiti di età e Orazio Petruccelli e Salvatore Pennisi e i motivi per i
NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 5 ANNO X 51

