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A PROPOSITO DI...







                                                                         TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER UFFICIALI DI COMPLEMENTO




            nomina a Capitano di Vascello e con lui ad altri tredici
            professionisti, per lo più imprenditori o scienziati, che
            dopo aver svolto la carriera militare vennero richiamati
            e promossi fino al grado di ammiraglio per “meriti ec-
            cezionali”, con il foglio d’ordine n. 142 del 20 giugno
            1936 del Ministero della Marina. Il messaggio, sebbene
            toccasse al momento solo il comparto marittimo, era
            inequivocabile: chi avesse saputo trasformare il sapere
            in patrimonio strategico per la Nazione poteva trovare
            posto nei quadri militari, non solo attraverso l’iter ac-
            cademico tradizionale, ma con un percorso parallelo e
            complementare, e quindi anche e soprattutto radicato
            nell’esperienza civile.
            Benché la sua applicazione fosse inizialmente limitata,
            come  si  diceva,  alla  Regia  Marina,  la  Legge Marconi
            sanciva un principio rivoluzionario destinato a influenzare
            tutte le Forze Armate: riconoscere il valore di competenze
            tecnico-scientifiche e professionali maturate in ambito
            civile e integrarle nei ranghi militari, affiancando così
            al  percorso  tradizionale  degli  ufficiali  di  carriera  un
            contributo  specialistico  immediatamente  spendibile
            nelle nuove esigenze operative. Per l’Arma dei Carabinieri,
            da qualche decennio a questa parte, tale approccio ha
            assunto un valore sempre più significativo, legittimando
            l’inserimento di giuristi, medici, ingegneri, scienziati,  le modalità di nomina degli ufficiali nel Regio Esercito,
            esperti in comunicazione e altri professionisti chiamati  introducendo disposizioni specifiche anche per l’Arma
            a rafforzare l’Istituzione con saperi di alto profilo. Già  dei Carabinieri Reali. In particolare, per i marescialli
            all’epoca, tuttavia, l’Arma, che per sua natura coniuga  maggiori dell’Arma il limite massimo di età per l’am-
            disciplina militare e funzioni di polizia, trovò in quella  missione al grado di sottotenente in servizio permanente
            possibilità una conferma del proprio bisogno strutturale  fu fissato a 36 anni (art. 1). La stessa legge, all’articolo
            di integrare competenze civili e specialistiche, quando i  27, stabilì inoltre che la nomina ad ufficiale di comple-
            Carabinieri Reali erano ancora organicamente inquadrati  mento dei Carabinieri potesse avvenire anche in tempo
            come  un’Arma  del  Regio  Esercito,  e  non  una  forza  di pace e senza necessità di esami di cultura o idoneità,
            armata autonoma.                                        a favore di determinate categorie di sottufficiali congedati
            La Seconda guerra mondiale confermò ancora di più e     o  collocati  a  riposo,  elevando  in  questi  casi  il  limite
            in modo drammatico questa necessità. In quei difficili  massimo di età a 50 anni e dispensandoli dal servizio
            anni furono impiegati centinaia di ufficiali di comple-  di prima nomina.Tra le numerose figure che segnarono
            mento  nei  più  disparati  reparti.  Con  la  legge  del  6  la storia del complemento e dell’Arma dei Carabinieri,
            febbraio 1941, n. 149 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  mi sembra più che opportuno citare due figure simbolo
            del 1° aprile 1941), vennero disciplinati i limiti di età e  Orazio Petruccelli e Salvatore Pennisi e i motivi per i



                                                                      NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 5 ANNO X  51
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