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ALMANACCO
stituito da due titoli: il primo “Dei consigli di guerra, ed lunghezza dei capitoli contenuti nel primo. Mentre la
altri a cui spetta di procedere contro i delitti e colpevoli prima parte era riservata alla composizione e alla struttura
militari, e di giudicare i medesimi” era organizzato secondo procedurale delle attività che dovevano essere svolte
sette capitoli dedicati ai tribunali competenti, all’istruzione dagli organi incaricati di amministrare la giustizia in
preparatoria dei giudizi e delle commissioni d’inchiesta, ambito militare, la seconda conteneva la descrizione dei
ai consigli di guerra reggimentali e divisionari, ai consigli delitti e delle pene da irrogare. Il ruolo delle Stazioni
di guerra subitanei, ai consigli misti, al procedimento in Carabinieri era previsto all’articolo 136 che riconosceva
contumacia e infine, al ruolo dell’uditore generale, dei l’obbligo di informare la più piccola unità dei Carabinieri
vice uditori generali, degli uditori e vice uditori di da parte di chiunque avesse dato ospitalità o assistenza a
guerra. Il secondo titolo “Delle pene militari, e dei delitti possibili disertori che avevano abbandonato il reparto in
a cui devono applicarsi” era strutturato su tre capitoli, ri- armi. Si inseriva dunque un altro compito per i Carabinieri
spettivamente delle pene, della diserzione, degli altri Reali: la polizia militare vera e propria come di lì a poco
delitti che dai tribunali militari o misti si puniscono. sarebbe stato descritta nel Regolamento Generale del
Le 55 pagine complessive del provvedimento erano Corpo dei Carabinieri Reali.
equamente distribuite tra i due titoli a prescindere dalla Flavio Carbone
NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 4 ANNO VII 71